Estorsione ambientale e finalità mafiosa escludono l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Cass. pen. Sez. II n. 33818 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione, la finalizzazione della condotta all’agevolazione di un sodalizio mafioso, racchiusa nell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., esclude la configurabilità dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e impone la sussunzione del fatto nell’art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore. L’estorsione cd. ambientale è quella perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in gruppi criminali che spadroneggiano in un territorio ed è percepita dagli abitanti come di certa attuazione, quand’anche realizzata con linguaggio criptico idoneo a incutere timore. L’aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva e si applica a tutti i concorrenti, ancorché la violenza o la minaccia siano state materialmente poste in essere da alcuni soltanto. In tema di intercettazioni, l’interpretazione del linguaggio costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se motivata secondo logica e massime di esperienza.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, riformava parzialmente l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente. Questi era indagato per concorso in estorsione tentata e consumata, aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., commesse attraverso l’intervento violento e minaccioso di due coindagati, soggetti di notorio spessore mafioso, nei confronti di clienti che avevano acquistato autovetture presso la sua concessionaria senza saldare integralmente il prezzo.

Il ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza del Tribunale della libertà, deducendo la contraddittorietà della motivazione del provvedimento genetico, l’insussistenza dei gravi indizi e la riconducibilità dei fatti all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, oltre all’assenza dell’aggravante mafiosa e delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, il Collegio rileva che non è sindacabile il segmento dell’ordinanza genetica con cui il primo giudice aveva escluso gli indizi per una diversa contestazione, riferita ad altra persona offesa e a un fatto dai contenuti più sfumati: tale provvedimento non è riprodotto né integralmente trasfuso nell’ordinanza impugnata.

Sulla sussistenza dei gravi indizi, la Corte ritiene che il Tribunale abbia offerto congrua motivazione, ricostruendo l’accordo di ampio spettro tra il ricorrente e i coindagati: ogni volta che l’indagato, nell’esercizio della sua lecita attività di vendita di autovetture, riscontrava problemi nei pagamenti, si serviva dei due emissari per esercitare pressioni minacciose e talvolta violente sui clienti. Le persone offese e tutti gli indagati erano consapevoli della caratura mafiosa di uno degli emissari, che non ne faceva mistero, e del contesto territoriale di immanenza del clan indicato.

La Corte ribadisce che, in materia di intercettazioni, l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se motivata secondo logica e massime di esperienza, richiamando Sez. III n. 44938 del 05.10.2021 e Sez. VI n. 11794 dell’11.02.2013. Quanto alla nozione di estorsione ambientale, il Collegio richiama Sez. II n. 53652 del 10.12.2014, che la identifica nella condotta di soggetti inseriti in gruppi criminali, percepita dalle vittime come di certa attuazione anche se realizzata con linguaggio criptico.

Sulla qualificazione giuridica, la Corte esclude la riconducibilità dei fatti all’art. 393 cod. pen., poiché il Tribunale ha evidenziato l’esistenza di danni ulteriori per le vittime rispetto a quanto in ipotesi dovuto: condotte che in nessun caso trovavano fondamento in un diritto tutelabile davanti a un giudice. L’interpretazione di una intercettazione in cui si ricordava la necessità di assegnare somme a “Catania” è stata logicamente intesa come riferentesi all’obbligo di agevolare il clan mafioso. Richiamando Sez. Un. n. 29541 del 16.07.2020, la Corte osserva che la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore comporta la sussunzione nella sfera di tipicità dell’art. 629 cod. pen., con il concorso del creditore.

Sull’aggravante del metodo mafioso, il Collegio precisa che non occorre la dimostrazione o la contestazione di un’associazione per delinquere: è sufficiente che violenza o minaccia assumano la veste mafiosa. Una volta accertato l’utilizzo del metodo, l’aggravante, di natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti, ancorché le azioni siano state materialmente commesse da alcuni soltanto, come affermato da Sez. II n. 32564 del 12.04.2023. Quanto alle esigenze cautelari, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del Tribunale, che ha valorizzato la gravità dei fatti, la loro ripetizione e i collegamenti con ambienti mafiosi. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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