Terzo estraneo e sequestro preventivo: no alla contestazione dei presupposti (Cass. pen. Sez. II n. 23783 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare. Egli può unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o meramente apparente. Restano estranei al sindacato di legittimità l’illogicità manifesta e il merito della valutazione cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 13.03.2026, rigettava l’appello proposto dal legale rappresentante di una società contro il provvedimento del G.i.p. che aveva negato la revoca del sequestro preventivo di otto orologi di ingente valore. I preziosi erano stati sequestrati nell’ambito di un procedimento per impiego di denaro di provenienza illecita a carico di un indagato.
La società, che assumeva di aver acquistato gli orologi con proprie risorse lecite, ricorreva per cassazione deducendo la violazione degli artt. 253, comma 2, 263 e 321 cod. proc. pen. e dell’art. 648-ter.1 cod. pen., oltre al vizio di motivazione apparente. Il ricorrente contestava la riconducibilità dei beni all’indagato, l’illiceità della provvista e la configurabilità del fumus del reato presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non consentito. Richiamando le Sezioni Unite n. 25932 del 29.05.2008, ribadisce che il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, nozione che include gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza.
Il Collegio precisa, sulla scorta delle Sezioni Unite n. 5876 del 28.01.2004, che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Su un piano sostanziale, la Corte ribadisce l’orientamento maggioritario secondo cui, in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione non può contestare i presupposti della misura. Egli può unicamente dedurre la propria titolarità del bene e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato. La titolarità attiene al requisito preliminare della legittimazione a proporre impugnazione e precede ogni ulteriore problematica.
Il Collegio richiama inoltre la sentenza “Putignano” (Sezioni Unite n. 30355 del 27.03.2025), che, in materia di misure di prevenzione, correla la legittimazione del terzo alla titolarità di una situazione giuridica meritevole di tutela. Ammettere la contestazione dei presupposti lederebbe il principio per cui la legittimazione ad agire si individua in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire un intervento del terzo in favore del destinatario della misura.
Nel caso concreto, il Tribunale di Napoli ha evidenziato con motivazione né mancante né apparente gli elementi della mancata titolarità degli orologi in capo alla società, riconducendoli all’indagato che amministrava di fatto la compagine. Il ricorrente, lungi dal dimostrare l’apparenza della motivazione, ne contesta la condivisibilità sulla base di una diversa lettura degli atti: censura non proponibile in sede di legittimità. Segue la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso