Concorso morale del mandante estorsivo da motivare dopo assoluzione dai reati presupposto (Cass. pen. Sez. II n. 3700 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che confermi l’affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione a titolo di concorso morale è tenuto a motivare specificamente sulla forma della partecipazione, quando siano venute meno le responsabilità per i reati presupposto. Venuta meno la responsabilità per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e per quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la finalità di ottenere il saldo di una partita di droga non può più giustificare l’attribuzione del ruolo di istigatore. La molteplicità delle forme mediante le quali il contributo del concorrente morale può manifestarsi non esime il giudice dall’obbligo di provare una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisarne la forma, in rapporto di causalità efficiente con l’attività degli altri concorrenti. L’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione, invece, non impone una risposta espressa a ciascun rilievo dell’atto di appello, quando il discorso giustificativo dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, lo ha assolto dal reato in materia di stupefacenti e ha rideterminato la pena per il delitto di concorso in estorsione aggravata dalle persone riunite. La difesa censura, tra l’altro, il vizio di motivazione sull’attribuzione al ricorrente del ruolo di partecipe nel delitto estorsivo, dopo l’intervenuta assoluzione dai reati presupposto.
La questione giunge davanti alla Corte perché la sentenza territoriale, pur a fronte di specifica doglianza difensiva e dell’assoluzione del ricorrente dal narcotraffico, ha confermato il riconoscimento del suo ruolo di mandante dell’episodio estorsivo senza illustrare il contenuto della condotta di concorso morale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso fondato quanto al secondo motivo e manifestamente infondato il primo. Sull’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione ribadisce che non è necessario replicare in modo espresso a ogni singolo rilievo dell’atto di appello, se il discorso giustificativo indica le ragioni della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi. Le argomentazioni incompatibili con la motivazione si intendono esaminate e disattese, con esclusione del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., richiamando Sez. II n. 46261 del 18/09/2019 e Sez. I n. 37588 del 18/06/2014. La pluralità di elementi individualizzanti rende il riferimento degli appellativi al ricorrente questione di merito, non vizio di travisamento.
Di segno opposto la valutazione sul secondo motivo, come pure evidenziato dal P.G. nella requisitoria. La sentenza impugnata attribuisce all’imputato il ruolo di mandante dell’episodio estorsivo in quanto interessato ad acquisire il possesso dell’immobile, ma omette di motivare sulla condotta di concorso morale ex art. 110 cod. pen..
La Corte territoriale avrebbe dovuto motivare esplicitamente e diversamente rispetto al primo grado sul contenuto del concorso morale, una volta esclusa la responsabilità per il reato presupposto. La finalità di ottenere il saldo di una partita di droga si pone in contraddizione con la riconosciuta estraneità dell’imputato al narcotraffico. La Corte esclude, perciò, che il ruolo di istigatore possa fondarsi su quell’unica finalità.
Il principio è che la molteplicità delle forme atipiche del contributo morale non esime il giudice dall’obbligo di motivare sulla prova di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando come essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le condotte degli altri concorrenti, secondo Sez. II n. 43067 del 13/10/2021. La sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari, perché si proceda a una più approfondita analisi della responsabilità per l’estorsione. La Corte dispone inoltre, ai sensi dell’art. 130, comma 1, cod. proc. pen., la correzione di un errore anagrafico contenuto nell’intestazione del provvedimento impugnato, non determinante alcuna nullità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.