Inammissibile il ricorso aspecifico che ignora le argomentazioni della Corte di appello (Cass. pen. Sez. II n. 3699 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando omette di confrontarsi con gli elementi di fatto e le argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata. Il vizio di aspecificità si configura non solo nell’indeterminatezza o genericità del motivo, ma anche nella mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. L’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni di quel giudice, perché le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e vanno rilevate anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ne deriva l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Roma che, in data 10/05/2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Cassino il 27/10/2022 per il reato di ricettazione di un’autovettura. Con un primo motivo deduce violazione degli artt. 110 e 648 cod. pen., sostenendo che non sarebbe stata raggiunta la prova dell’acquisto del mezzo, poiché egli si trovava in prossimità dell’abitazione di una parente e non dell’autovettura, e che mancherebbe la motivazione sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato.

Con un secondo motivo censura sotto il profilo del vizio di motivazione l’esclusione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen., rilevando che questa sarebbe stata negata sulla base dei precedenti penali, là dove la particolare tenuità del fatto non sarebbe preclusa dall’esistenza di precedenti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo reputa aspecifico. La Corte di appello aveva collocato l’autovettura nella disponibilità del ricorrente e del correo sulla base di una pluralità di elementi: la sorpresa a circa centocinquanta metri dal mezzo con il motore acceso; l’accelerazione del passo per sottrarsi al controllo; il rinvenimento, all’esito della perquisizione personale, di un filo rosso e nero identico a quello trovato nell’autovettura; l’impronta di una scarpa sul parabrezza combaciante con quella del coimputato; l’assenza di una versione alternativa dei fatti.

Il ricorrente contesta genericamente la propria posizione nei pressi dell’abitazione della zia, senza confrontarsi con gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte di appello, che vengono del tutto trascurati. Tale rilievo integra il vizio di aspecificità, che si configura anche quando manca la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nell’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016 e le Sez. II n. 11951 del 29/01/2014, oltre ad altre pronunce conformi (Sez. IV n. 5191 del 2000; Sez. I n. 39598 del 2004; Sez. IV n. 34270 del 2007; Sez. III n. 35492 del 2007).

Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva l’inammissibilità per aspecificità già nell’atto di appello, dove si risolveva in una mera sollecitazione alla Corte di appello, accompagnata dalla descrizione della funzione e della struttura della dedotta causa di esclusione della punibilità, ma senza l’esposizione di specifiche censure alla sentenza di primo grado. Ribadisce quindi che l’inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni di quel giudice, poiché le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e vanno rilevate anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, richiamando la Sez. III n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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