Rinuncia del difensore domiciliatario non elide elezione di domicilio e assenza legittima (Cass. pen. Sez. II n. 30205 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, senza contestuale dichiarazione di non accettazione delle notifiche relative al procedimento presso il proprio studio, comunicata all’autorità procedente, non priva di efficacia la precedente elezione di domicilio. La nomina di un difensore di fiducia, ancorché seguita da rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, ai sensi dell’art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. L’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell’art. 6 della CEDU, va esclusa quando l’imputato sia venuto a conoscenza del procedimento attraverso l’elezione di domicilio o la nomina fiduciaria, con conseguente onere di diligenza nel mantenere i contatti con il difensore. Grava sul condannato l’allegazione di circostanze di fatto idonee a dimostrare la mancata conoscenza non dipendente da colpevole disinteresse.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal condannato in relazione a una sentenza del Tribunale di Vercelli, irrevocabile, con la quale era stato affermato il suo reato di truffa. Il condannato aveva rappresentato di aver appreso dell’esistenza del processo solo quando gli era stata notificata la revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione della carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica.
Nel ricorso per cassazione la difesa deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420 bis e quater cod. proc. pen. e all’art. 24 Cost. Si assume che le notifiche effettuate presso il difensore di fiducia domiciliatario, poi rinunciante al mandato, e la successiva nomina del difensore d’ufficio comunicata presso il medesimo domicilio non integrino presupposti idonei per la celebrazione del processo in assenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la sequenza processuale emergente dal fascicolo. L’avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 415 bis cod. proc. pen., e il decreto di citazione a giudizio per l’udienza predibattimentale erano stati notificati al condannato presso il difensore di fiducia, in cui lo stesso, contestualmente alla nomina, aveva eletto domicilio. Solo il 10/06/2024 il difensore di fiducia depositava atto di dismissione del mandato, senza indicare le ragioni della rinuncia né modifiche dell’elezione di domicilio. La nomina del difensore d’ufficio, disposta dal Tribunale, veniva comunicata sia al precedente difensore di fiducia sia all’imputato presso il domicilio eletto.
Su tale base la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistenti entrambi gli indici normativi di conoscenza del procedimento previsti dall’art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen.: la dichiarazione di domicilio presso il difensore di fiducia, ove erano stati notificati l’avviso di conclusione delle indagini e l’avviso di fissazione dell’udienza predibattimentale, e la nomina di un difensore di fiducia, la cui rinuncia era intervenuta solo successivamente all’udienza predibattimentale e senza che fosse stato addotto o documentato il venire meno dei contatti con il difensore.
Il collegio richiama il principio affermato da questa Corte secondo cui la rinuncia al mandato del difensore domiciliatario, senza contestuale dichiarazione comunicata all’autorità procedente di non accettazione delle notifiche presso il proprio studio, non priva di efficacia la precedente elezione di domicilio (Sez. III n. 20365 del 04.04.2024). La nomina di un difensore di fiducia, ancorché seguita da rinuncia, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione di circostanze idonee a dimostrare la mancata conoscenza non dipesa da colpevole disinteresse (tra le altre, Sez. II n. 3706 del 16.01.2025; Sez. III n. 15124 del 28.03.2024; Sez. IV n. 13236 del 23.03.2022; Sez. II n. 34041 del 20.11.2020).
La Corte esclude che l’ignoranza incolpevole possa configurarsi quando l’imputato, tramite singoli atti della progressione processuale, sia venuto a conoscenza del procedimento, con conseguente onere di diligenza nel mantenere i contatti con il difensore di fiducia. Nel caso concreto il ricorrente non ha neppure genericamente allegato elementi a sostegno dell’impossibilità di tenere contatti con il difensore domiciliatario. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari
- Art. 420-bis c.p.p. – Assenza dell'imputato
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso