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Frode nelle pubbliche forniture non configurabile nella concessione di servizio pubblico (Cass. pen. Sez. II n. 28599 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all’art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. La nozione di pubblica fornitura non può essere estesa fino a ricomprendere i rapporti derivanti da una concessione di beni o di servizi pubblici, difettando in siffatta ipotesi il dualismo soggettivo che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture. Il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è limitato all’esame dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.

Il Fatto

Il G.i.p. del Tribunale di Trapani applicava al dirigente “operativo flotta” di una società di navigazione la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo e quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi, in relazione a plurime ipotesi di reato riconducibili alla frode nelle pubbliche forniture, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e all’attentato alla sicurezza dei trasporti. Le indagini riguardavano la gestione del servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con lo Stato e con la Regione siciliana, contestandosi l’impiego di unità navali non conformi agli standard di sicurezza e l’occultamento delle avarie occorse. Il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 cod. proc. pen., annullava l’ordinanza cautelare limitatamente al divieto di dimora, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo il ricorrente manifestato l’interesse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenze cautelari. Ha poi rilevato che, in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi, il controllo di legittimità è limitato alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo.

Quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., la Corte ha richiamato il principio per cui non è configurabile la frode nelle pubbliche forniture a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico. La distinzione è tracciata rispetto all’ipotesi dell’appalto di servizi rivolto all’ente, in cui il destinatario della prestazione è l’ente pubblico contraente, mentre nella concessione il privato si sostituisce all’ente nella gestione di un’attività rivolta al pubblico, con gran parte del costo del servizio addebitato all’utenza. Nel caso di specie, difettando il dualismo soggettivo tra soggetto tenuto alla prestazione ed ente che la riceve, il Tribunale aveva correttamente escluso la configurabilità del reato, con un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Relativamente alla truffa aggravata, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva adeguatamente spiegato perché non potesse ritenersi sussistente un obbligo della società armatrice di comunicare d’iniziativa alla stazione appaltante le avarie verificatesi, e che, in mancanza di una consulenza tecnica, non potessero ritenersi dimostrate la natura e la portata delle avarie. Anche in questo caso, la censura del ricorrente si risolveva in una critica al merito della decisione, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, ritenendo l’ordinanza impugnata dotata di motivazione articolata e ragionevole, esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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