Estorsione se la pretesa è priva di base legale (Cass. pen. Sez. II n. 26388 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distinzione tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, il giudice è chiamato a verificare in via preliminare la tutelabilità in giudizio della pretesa cui l’azione dell’agente era diretta. Tale requisito deve ricorrere per la configurabilità dell’esercizio arbitrario, mentre, se manca, il fatto va qualificato come estorsione. Non è quindi sufficiente il riferimento all’elemento psicologico, poiché l’agente deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della propria pretesa. L’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen. prescinde dall’introduzione nel domicilio e tutela anche l’incolumità della persona offesa aggredita nei luoghi di privata dimora.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 572 e 81, comma 2, 629, comma 2, cod. pen., in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3-bis e 3-quinquies cod. pen. La Corte d’appello, riconosciuta l’attenuante dell’art. 89 cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti, aveva rideterminato la pena e applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata.

La difesa aveva affidato il ricorso a più motivi: la mancata considerazione degli esiti della perizia psichiatrica in punto di imputabilità; l’insussistenza del dolo di estorsione; l’omessa riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario, in ragione di un preteso obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne disabile; l’esclusione dell’aggravante domiciliare. Il P.G. aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo, i giudici di legittimità escludono che il giudizio sull’imputabilità sia stato ricavato dalla sola capacità processuale dell’imputato. La Corte di merito aveva richiamato la presenza di una grave patologia psichiatrica delirante con ideazione paranoica riferibile anche all’epoca del reato. Le fonti conoscitive valorizzate dal perito sono risultate coeve al momento dei fatti, senza cesure temporali significative, e hanno escluso una ricaduta piena della condizione patologica sull’imputabilità. L’accertamento della capacità di intendere e di volere è questione di fatto, sindacabile solo se la motivazione è viziata sul piano logico: nella specie la valutazione risulta immune da vizi e conforme ai criteri clinici e valutativi, non specificamente contestati.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la ricostruzione della vicenda ha ricondotto violenze e minacce a una causale proveniente dallo stesso imputato, volta a soddisfare bisogni anche patrimoniali, e non a reazioni prive di antecedente fattuale. Non emerge, quindi, alcuna incidenza decisiva del tema persecutorio sulla rappresentazione dell’illecito agire.

Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il riferimento all’elemento psicologico come criterio distintivo tra estorsione ed esercizio arbitrario non esonera il giudice dalla verifica dell’esistenza di una pretesa giuridicamente tutelabile. La Corte richiama la decisione delle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020 (Filardo), secondo cui la pretesa, pur non dovendo essere fondata, non deve risultare del tutto arbitraria o sfornita di base legale. Nel caso concreto, il denaro preteso non era dovuto e non trovava giustificazione in un obbligo assistenziale: l’imputato era mantenuto senza contribuire al menage familiare. I richiami normativi e convenzionali della difesa risultano quindi inconferenti, poiché l’obbligo di mantenimento resta, ma l’esercizio arbitrario non è configurabile quando le somme chieste con violenza non sono destinate alle esigenze primarie di vita.

Infine, l’ultimo motivo è respinto sul piano dell’aggravante domiciliare. La Corte sottolinea la differenza terminologica tra l’art. 628, comma 3, n. 3-bis cod. pen., che punisce il fatto commesso nei luoghi di cui all’art. 624-bis cod. pen., e quest’ultima norma, che sanziona il fatto avvenuto mediante introduzione nella privata dimora. La ratio dell’aggravante non si esaurisce nella tutela del domicilio, ma assicura una più pregnante protezione dell’incolumità fisica della vittima, più esposta ad aggressioni in luoghi che la isolano e ne riducono le possibilità di difesa. Lo stato di parentela o convivenza non è incompatibile con l’aggravante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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