Bilanciamento circostanze e reformatio in peius negli aumenti per continuazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 26387 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee concorrenti è unitario e non può essere frazionato dal giudice in due distinte valutazioni, la prima di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva, la seconda di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla recidiva. Ove non ricorra l’ipotesi ostativa di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., il giudice deve applicare tante diminuzioni quanti sono gli elementi circostanziali riconosciuti, in ossequio alla regola dell’art. 69 cod. pen. Nel giudizio di appello, inoltre, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda soltanto l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione: è quindi illegittimo l’aumento per la continuazione che, pur non superando nel totale la pena di primo grado, risulti superiore a quello stabilito dal primo giudice per il singolo reato satellite.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, aveva dichiarato il ricorrente colpevole di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capo A, originariamente contestato come rapina), di estorsione (capo C) e di evasione (capo D), unificando i reati sotto il vincolo della continuazione e rideterminando la pena complessiva in anni quattro, mesi tre e giorni quindici di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: il primo per violazione di legge e vizio di motivazione sul delitto di estorsione, il secondo per violazione del divieto di reformatio in peius e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, il terzo per illegittimità del giudizio di bilanciamento delle circostanze. Il ricorso giungeva in Cassazione dopo la requisitoria del Pubblico ministero, che aveva ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il ricorrente muove dall’indimostrato presupposto di una sovrapposizione probatoria tra l’episodio del 7 maggio 2024, contestato come rapina e poi riqualificato ex art. 393 cod. pen., e l’estorsione di cui al capo C. La Corte chiarisce che l’indicazione di quella data nel capo di imputazione relativo all’estorsione si riferisce al momento dell’accertamento, mentre la condotta estorsiva è riferita “a tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso”. Si è dunque al cospetto di un concorso formale di reati, in ragione della natura reiterata nel tempo di violenze e minacce ai danni della persona offesa.
Quanto alla prova, la Corte evidenzia che essa è stata ricavata dalle dichiarazioni della persona offesa e che la denuncia di travisamento è formulata mediante una ricognizione parziale del dichiarato, oltre che con censure non sottoposte al giudice di appello. Gli elementi di convergenza non devono assumere lo spessore di una prova autosufficiente.
Passando al trattamento sanzionatorio, è ritenuta manifestamente infondata la doglianza sulla continuazione interna del delitto estorsivo: trattandosi di concorso formale chiaramente contestato, il relativo aumento non lede il divieto di reformatio in peius, poiché la pena complessivamente inflitta per quel reato resta inferiore a quella stabilita in primo grado.
Fondata è invece la censura sul giudizio di bilanciamento. Esclusa l’ipotesi ostativa di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., la recidiva deve intendersi contestata nella sua forma semplice, perché le sentenze di merito omettono di precisare tipo e presupposti. La Corte di merito, libera da vincoli, non poteva scindere il giudizio in termini di equivalenza per le generiche e di prevalenza per l’attenuante ex art. 89 cod. pen., dovendo applicare tante diminuzioni quanti sono gli elementi circostanziali, secondo la regola dell’art. 69 cod. pen.
Parimenti fondata è la censura sulla reformatio in peius relativa all’aumento per l’evasione posta in continuazione: la Corte d’appello ha stabilito giorni 45 di reclusione a fronte dei giorni 15 inflitti dal Tribunale. Il divieto va riferito non solo all’entità complessiva della pena, ma a tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione.
La sentenza è quindi annullata con rinvio, limitatamente al bilanciamento e alla commisurazione degli aumenti per la continuazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, dichiarandosi inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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