Estorsione per obbligazione naturale e onere di specificità del ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 7839 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di estorsione la condotta violenta o minatoria finalizzata a ottenere l’adempimento di un’obbligazione naturale, per la quale non è data azione davanti al giudice. La mancanza di specificità del motivo di ricorso va apprezzata non solo come genericità o indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità. Le doglianze che prospettano una diversa ricostruzione della fattispecie concreta sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la condanna per il delitto di estorsione, con il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. Con il ricorso per cassazione deduce violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica, oltre che in relazione alle circostanze di cui agli artt. 62-bis e 99 cod. pen.

La questione centrale riguarda la configurabilità dell’estorsione quando la pretesa del soggetto attivo si riferisca a un’obbligazione naturale, e la sufficienza dell’apparato argomentativo del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che entrambi i motivi sono privi di concreta specificità e, al contempo, manifestamente infondati. La specificità del motivo, chiarisce la Corte, non si valuta solo sul piano della determinatezza dell’esposizione, ma anche sulla capacità della doglianza di correlarsi alla complessità delle ragioni espresse dal giudice del merito. Il ricorrente non può limitarsi a riproporre le censure già formulate in appello.

Sul piano sostanziale, la Corte richiama la Sez. 2 n. 3498 del 30.11.2018, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta violenta o minatoria finalizzata a ottenere l’adempimento di un’obbligazione naturale, per la quale non è data azione davanti al giudice. Le doglianze difensive sul punto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Quanto alle attenuanti generiche, l’applicazione richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente. Ai fini del diniego di una richiesta generica è sufficiente un congruo riferimento del giudice del merito all’assenza o alla mancata deduzione di elementi positivi.

In tema di recidiva, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto quando sia esaminata l’esistenza non solo del presupposto formale, ma anche di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo. I giudici di merito hanno vagliato e disatteso con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze dell’appello, qui meramente riproposte (cfr. Sez. 2 n. 5092 del 20.12.2017; Sez. 2 n. 45300 del 28.10.2015).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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