Notifica a mani proprie valida senza querela di falso se la firma è leggibile (Cass. civ. Sez. 2 n. 470 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi degli artt. 7, legge n. 890/1982, e 149 cod. proc. civ., ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con grafia leggibile nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il plico sia stato consegnato a soggetto diverso tra quelli indicati dall’art. 7, comma 2, legge n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.
Il Fatto
Una società, concessionaria della riscossione, notificava un’ordinanza-ingiunzione per sanzioni al codice della strada non pagate, elevate da un Comune. L’opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l’inesistenza della notifica dei verbali presupposti, asseritamente recapitati presso un indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica e in mani di persona non identificata.
Il Tribunale, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’estraneità dell’opponente al credito, ritenendo inesistente la notifica dei verbali di accertamento. La società ricorreva in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 201 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 7, legge n. 890/1982, dell’art. 139 cod. proc. civ. e degli artt. 2699 e 2700 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. Rilevano gli ermellini che, benché la residenza anagrafica del destinatario fosse diversa dall’indirizzo di notifica, la ricezione degli atti era accertata dagli avvisi di ricevimento sottoscritti dallo stesso ingiunto con firma leggibile, sebbene definita “grossolana”, presso la residenza del genitore.
La notificazione, effettuata a mezzo posta nelle forme di cui all’art. 7, legge n. 890/1982, deve considerarsi avvenuta a mani proprie ai sensi dell’art. 138 del codice di rito. In assenza di querela di falso sulla sottoscrizione, trova applicazione il principio per cui, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento con grafia illeggibile, e non risulti la consegna a soggetto diverso, la notifica è valida a nulla rilevando la mancata sbarratura della casella relativa alla qualità del consegnatario.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rigettando il primo motivo relativo al vizio di ultrapetizione, e ha rinviato al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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