Ricettazione della carta bancomat e sindacato sulla motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 1794 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione si svolge attraverso l’analisi dello sviluppo argomentativo espresso nel provvedimento e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo consentito in sede di Cassazione attribuire nuovi significati ai dati dimostrativi o compierne una diversa lettura, quand’anche ritenuta preferibile. L’illogicità della motivazione è deducibile solo quando sia di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze. La diversa qualificazione giuridica del fatto, prospettata come alternativa storico-logica rispetto alla ricettazione, non può essere introdotta dalla difesa se la coincidenza tra autore del furto e utilizzatore abusivo della carta non viene portata a conoscenza della giurisdizione dall’imputato. La mancata risposta a un argomento difensivo suggestivo non integra di per sé il vizio dedotto, ove le ragioni del convincimento risultino esposte in modo logico e adeguato.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 15.05.2024, ha confermato integralmente la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per uso abusivo di carta di credito provento di delitto e per ricettazione della stessa. L’imputato propone ricorso per cassazione, a ministero del difensore abilitato, deducendo vizi della motivazione sotto due profili.

Con il primo motivo si contesta la logicità del riconoscimento operato dall’agente di polizia giudiziaria, che avrebbe identificato il ricorrente nel soggetto ripreso dalle telecamere durante l’operazione allo sportello bancomat pur in presenza di un cappello con visiera atto a nasconderne i tratti somatici. Con il secondo si sostiene che le modalità del fatto e la detenzione della carta e del relativo codice p.i.n. avrebbero dovuto condurre alla qualificazione come furto aggravato anziché come ricettazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, secondo la Corte, sollecita una rinnovazione dell’esame del merito della responsabilità. Il ricorrente non condivide la logica probatoria posta a fondamento della decisione, che ha valorizzato l’osservazione dell’aspetto della persona ritratta, l’andatura claudicante, la corrispondenza degli abiti indossati e il tipo di orologio da polso. Si tratta di critiche che riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinate e adeguatamente argomentate nel provvedimento impugnato.

La Corte ribadisce l’insegnamento costante: il sindacato sulla motivazione va compiuto analizzando lo sviluppo motivazionale espresso nell’atto e la sua interna coerenza logico-giuridica, senza che sia possibile attribuire nuovi significati ai medesimi dati dimostrativi. Il riferimento è a Sez. 2, n. 9106 del 12.02.2021, Caradonna e a Sez. 6, n. 5465 del 04.11.2020, F.. L’illogicità deducibile deve essere evidente, di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, con sindacato limitato a rilievi di macroscopica evidenza e deduzioni difensive disattese quando logicamente incompatibili con la decisione, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico (richiamate Sez. U., n. 24 del 24.11.1999, Spina e Sez. U., n. 47289 del 24.09.2003, Petrella).

La Corte di merito ha spiegato in maniera logica e coerente l’attendibilità del riconoscimento per immagini svolto dall’agente, che ben conosceva l’imputato per ragioni di servizio e ha indicato quali segni certi di identificazione l’andatura, l’abbigliamento e l’orologio. A fronte di tali elementi dichiarativi, la differente lettura del quadro probatorio prospettata dalla difesa appare irragionevole e priva di forza logica antagonista.

Il secondo motivo è giudicato infondato. L’argomento difensivo — la coincidenza soggettiva tra utilizzatore abusivo e autore del furto — è definito suggestivo e non ha trovato risposta nella motivazione. Tuttavia, la Corte osserva che le modalità del fatto e la sua qualificazione giuridica si modellano sugli elementi informativi tratti dagli atti: se la coincidenza non viene portata a conoscenza della giurisdizione dall’imputato, non può essere dedotta come alternativa storico-logica dalla difesa. La Corte di merito ha escluso il furto valorizzando circostanze non incompatibili con la ricezione di cosa già sottratta e il difetto di indicazioni dell’imputato, richiamando Sez. 2, n. 43427 del 07.09.2016 sull’esigenza di rappresentare gli elementi di non mediata riconducibilità della detenzione al furto.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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