Distinzione tra estorsione e truffa vessatoria nel pericolo prospettato (Cass. pen. Sez. 2 n. 23831 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa vessatoria consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato alla persona offesa. Si configura truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen. quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente, direttamente o indirettamente, dall’agente, così che la persona offesa non è coartata nella volontà ma si determina all’azione versando in stato di errore. Ricorre invece il delitto di estorsione quando viene prospettato un pericolo reale di un accadimento attribuibile, direttamente o indirettamente, all’agente, tale da non indurre la persona offesa in errore ma da porla nell’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto dall’agente o di incorrere nel danno minacciato. In tema di minorata difesa, ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona delle quali l’agente abbia profittato devono tradursi in concreto in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni.
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 02.12.2025, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti di due imputati, per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen.
Secondo l’accertamento dei giudici di merito, un sedicente maresciallo dei Carabinieri aveva prospettato a un’anziana persona offesa l’arresto del figlio e del nipote, ove non avesse pagato all’incaricato del servizio postale, che si stava per recare da lei, quanto necessario per permettere il ritiro di un pacco proveniente dall’estero. Il tentativo non aveva sortito buon fine solo per l’intervento dei condòmini. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del fatto come tentata estorsione anziché tentata truffa, il mancato riconoscimento della diminuente di cui all’art. 116 cod. pen. e dell’attenuante del fatto di lieve entità, nonché l’insussistenza dell’aggravante della minorata difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, muovendo dal principio secondo cui la sussunzione dei fatti, come intangibilmente ricostruiti nelle sentenze di primo e secondo grado, nella fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. è coerente con la costante giurisprudenza regolatrice. Il pericolo prospettato alla persona offesa era attribuibile agli imputati e non la induceva in errore, ma la poneva dinanzi all’alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento o di incorrere nel danno minacciato.
Le doglianze difensive non si sono misurate con la vicenda storica accertata nei due precedenti gradi di giudizio e sono risultate manifestamente infondate in punto di diritto, trascurando la natura concorsuale del delitto contestato. Richiamando Sez. 2 n. 1730 del 2024, Sez. 2 n. 44940 del 2024, Sez. 2 n. 15932 del 2024, Sez. 7 ord. n. 11443 del 2024 e Sez. 2 n. 24624 del 2020, la Corte ha ribadito la linea interpretativa consolidata.
Quanto al concorso anomalo, le deduzioni sono state giudicate aspecifiche, a fronte di una doppia conforme motivazione che ha chiarito come l’originaria condivisa pianificazione fosse connotata dal ricorso a una latente minaccia estorsiva, veicolata dalle comunicazioni con i complici e confermata dai numerosi messaggi di testo scambiati tra i concorrenti.
La Corte ha poi escluso la minima offensività del fatto, richiamando la richiesta di una somma consistente e la minaccia di un danno grave a un familiare, posta in essere in danno di un soggetto fragile.
Infine, ha confermato la configurabilità dell’aggravante della minorata difesa. Richiamando Sez. Un. n. 40275 del 2021, Sez. 2 n. 19594 del 2026, Sez. 4 n. 643 del 2023 e Sez. 5 n. 4273 del 2021, ha affermato che la commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea a integrare l’aggravante anche in difetto di ulteriori circostanze, purché sia accertato che la difesa ne sia rimasta in concreto ostacolata. I giudici di merito non si sono limitati a riscontrare l’età anagrafica, ma hanno verificato il concreto effetto di ostacolo alla privata difesa, del quale gli imputati e i concorrenti avevano approfittato.
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., nella misura indicata in dispositivo.
Nota della Redazione
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