Emissioni odorigene autorizzate e limiti del decreto 309 (Cass. pen. Sez. III n. 30546 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di getto pericoloso di cose è configurabile anche in presenza di emissioni olfattive. Per le attività produttive svolte in presenza di autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, il concetto di molestia ex art. 674 cod. pen. va valutato secondo il criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ., purché l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l’impatto esterno. Il giudice di merito non può fondare l’affermazione di responsabilità sulle sole dichiarazioni dei residenti, omettendo di confrontarsi con gli esiti tecnici attestanti il rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore e con l’esigenza di contemperare le ragioni della proprietà con quelle della produzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 10/09/2025, aveva condannato il delegato Ambiente e Sicurezza e il legale rappresentante di una società per il reato di cui all’art. 674 cod. pen., contestato per le emissioni odorigene prodotte da un impianto di fonderia.
I due ricorrono per cassazione con unico atto, deducendo la violazione di legge sulla configurabilità delle molestie e sull’omessa considerazione del parametro dell’art. 844 cod. civ. per le emissioni da attività produttive autorizzate. Il solo delegato lamenta inoltre il mancato apprezzamento della delega di funzioni, richiamata in sentenza ma priva di valutazione. Il Procuratore generale conclude per l’annullamento con rinvio, ritenendo assorbente il primo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato indirizzo interpretativo, richiamato con la Sez. 3 n. 23582 del 13/07/2020 e, in senso conforme, con la Sez. 3 n. 38434 del 29/10/2025. Da tale indirizzo discende la distinzione tra l’attività produttiva svolta senza autorizzazione, per la quale il contrasto con gli interessi tutelati si valuta secondo il criterio di stretta tollerabilità, e quella esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti consentiti, per la quale rileva la normale tollerabilità, sempre che l’azienda abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili.
Su questo sfondo la Corte esamina la triplice violazione di legge dedotta dalla difesa. I ricorrenti avevano evidenziato la regolare autorizzazione dell’attività di fonderia; il rigetto della richiesta di decreto penale, motivato con la necessità di attendere lo studio di conformità delle emissioni odorigene ai parametri del decreto n. 309 del 2023; l’avvenuta presentazione dello studio, attestante il rispetto dei limiti quanto alle emissioni percepite dai comuni di residenza degli esponenti; l’emissione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. prima degli esiti di quegli accertamenti; e il richiamo degli esiti dello studio nella stessa sentenza di condanna, dove si era dato atto dell’assenza di valori anomali nei rilevamenti ARPAM.
Il Tribunale aveva dato atto di tali elementi, richiamando una verifica in azienda circa il parziale adempimento e un parere ARPAM che ribadiva la necessità di integrare lo studio di fattibilità sulla completa rimozione delle aperture poste a tetto dei capannoni. Nondimeno, i giudici di merito avevano ritenuto ultroneo indugiare sul contrasto giurisprudenziale in tema di tollerabilità, affermando che durata, reiterazione ed entità del fenomeno olfattivo superavano entrambi i criteri.
Per la Corte tale percorso non è condivisibile. Il richiamo alla normale tollerabilità viene ancorato al contenuto del diritto di proprietà senza il necessario confronto con l’esigenza di contemperare le ragioni della proprietà con quelle della produzione, in presenza di emissioni odorigene autorizzate e contenute nei limiti di legge. Il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione, ed eventualmente confutare, i dati dello studio ritenuto decisivo in sede di rigetto del decreto penale e chiarire perché i soli rilievi sulla sigillazione, non estesi all’intero perimetro, fossero dirimenti a fronte delle obiezioni tecniche della società. La valutazione del superamento “anche” della normale tollerabilità appare fondata sulle sole dichiarazioni dei residenti, senza confutazione della ricostruzione difensiva imperniata sul rispetto dei limiti del decreto n. 309. L’esame delle ulteriori doglianze resta assorbito e la sentenza è annullata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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