Estradizione e prescrizione: termine massimo calcolato con legge del tempo (Cass. pen. Sez. VI n. 31919 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di estradizione passiva, la causa di rifiuto obbligatorio della consegna prevista dall’art. 4, comma 1, lett. b), legge 3 maggio 2004, n. 135 impone all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto di valutare la prescrizione secondo la normativa interna vigente al momento della commissione del fatto, nonché di verificare l’eventuale estinzione del reato secondo la legge dello Stato richiedente. Nel computo dei termini prescrizionali nazionali rilevano anche gli atti processuali dell’Autorità richiedente, purché la normativa italiana ne preveda l’attitudine sospensiva o interruttiva. Qualora il termine massimo di prescrizione sia decorso alla data di ricevimento della domanda estradizionale, la consegna deve essere rifiutata e l’estradizione non può essere concessa.

Il Fatto

La Corte di appello aveva dichiarato sussistenti le condizioni per l’estradizione verso la Repubblica del Perù di un soggetto accusato di rapine aggravate dall’uso di armi, commesse in concorso con altri. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 4 del Trattato di estradizione tra Italia e Perù, sostenendo che i reati erano prescritti secondo la legge italiana vigente al momento della loro commissione e che il termine massimo era decorso prima del ricevimento della richiesta di estradizione. Con il secondo motivo ha prospettato il rischio di trattamenti disumani e degradanti.

La Motivazione della Corte

La Sezione VI ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. L’art. 4, comma 1, lett. b), legge n. 135/2004 configura una causa di rifiuto obbligatorio della consegna quando, alla data del ricevimento della richiesta, sia prescritta la pena o l’azione penale secondo la legge di una delle Parti. Trattandosi di causa obbligatoria, l’individuazione dei presupposti spetta all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, che valuta la prescrizione secondo la normativa interna e verifica l’estinzione del reato secondo la legge dello Stato richiedente.

La valutazione deve essere compiuta applicando la legge vigente al momento della commissione del fatto. Il principio del tempus regit actum e l’autonoma determinazione della prescrizione discendono dalla doppia incriminabilità e dalla doppia procedibilità, con la conseguenza che la legge applicabile a fini prescrizionali è quella del momento di commissione del reato. La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 11495 del 21/10/2013.

Quanto al termine finale, va considerata la data in cui è pervenuta la domanda estradizionale o quella dell’arresto per fini estradizionali, che costituisce il primo atto della procedura. Nel computo dei termini nazionali occorre dare rilievo anche agli atti processuali dell’Autorità richiedente, sempre che la normativa italiana ne preveda la rilevanza ai fini della sospensione o interruzione. Diversamente si frustrerebbero le legittime aspettative dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 17999 del 29/03/2018; Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014).

Nel caso concreto, i fatti erano stati commessi tra il gennaio e il maggio 2000. L’art. 157 cod. pen. vigente all’epoca prevedeva per i delitti puniti con reclusione non inferiore a dieci anni un termine ordinario di quindici anni; l’art. 161 cod. pen., all’ultimo comma, stabiliva che l’interruzione non poteva aumentare i termini oltre la metà. Il termine ordinario scadeva dunque il 5 maggio 2015 e quello massimo il 15 novembre 2022. Il termine massimo era pertanto decorso prima del ricevimento della domanda, nonostante gli atti interruttivi.

La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio e la domanda di estradizione respinta, con trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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