Motivi sulla pena non trasfusi in illegalità inammissibili nel concordato in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 7177 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena che non si siano trasfusi in illegalità della sanzione, per essere la pena non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. In tale ultima ipotesi, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso, sempreché non sia tardivo, la Corte procede d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rovigo, aveva rideterminato la pena inflitta a tre imputati, sull’accordo delle parti, per una serie di reati contro il patrimonio, la fede pubblica e l’Amministrazione. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in punto di illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri degli artt. 133 e 133-bis cod. pen.

La questione centrale concerne l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa con il rito del concordato in appello e i limiti dei motivi proponibili in tale sede.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra il concordato in appello e l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo, invece, l’accordo abbraccia anche i termini dell’accusa, con la possibilità di proporre ricorso per la qualificazione giuridica.

Da ciò deriva che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle dell’art. 448-bis cod. proc. pen. e riguardano essenzialmente l’illegalità della pena, unica ipotesi in cui la Corte procede d’ufficio all’annullamento, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, che ha precisato come il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019). Sono invece inammissibili le doglianze sui vizi di determinazione della pena che non si siano trasfusi in illegalità della sanzione (così Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019).

I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con declaratoria pronunciata «senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *