Continuazione e unicità del disegno criminoso: sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31934 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, il riconoscimento del vincolo esige una verifica approfondita che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non basta valorizzare la presenza di taluno degli indici sintomatici, quali l’identità dei titoli di reato o il medesimo contesto territoriale, se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze irrevocabili di condanna.

Il giudice dell’esecuzione aveva fondato il rigetto sulla distanza temporale tra i fatti e sulla circostanza che, tra l’uno e l’altro reato, il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La questione giunge in Cassazione sul sindacato della motivazione di quel rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. I n. 12936 del 2018).

Il ricorso contesta quella motivazione, lamentando che il giudice dell’esecuzione non abbia tenuto conto della identità dei titoli di reato e del medesimo contesto territoriale di commissione degli stessi. La Corte rileva però che tali elementi sono stati invece presi in considerazione dall’ordinanza impugnata e giudicati recessivi, in quanto di per sé sintomatici piuttosto di una mera abitualità nel crimine.

Il giudice dell’esecuzione ha quindi fatto buon governo del principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i reati successivi risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U n. 28659 del 2017).

A fronte di una motivazione non illogica o contraddittoria, il ricorso si limita a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata (Sez. VI n. 5465 del 2021).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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