Imputabilità e uso di sostanze: la cronica intossicazione (art. 95 c.p.) esige uno stato patologico irreversibile; l’alterazione transitoria non esclude la capacità (Cass. pen. 25049/2026)
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 25049/2026 (n. sez. 790/2026), depositata il 3 luglio 2026, R.G.N. 12523/2026 — udienza pubblica del 27 maggio 2026, Presidente Luciano Imperiali, Relatore Daniela Cardamone.
Il principio di diritto
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermita”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.
Il fatto
La Corte d’appello di Firenze confermava la condanna dell’imputato per maltrattamenti in famiglia e tentata rapina aggravata (un anno e quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa, con attenuanti generiche prevalenti). Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva il mancato riconoscimento della non imputabilita, contestando l’attendibilità della perizia psichiatrica — irregolarità formali, deposito tardivo degli elaborati, acquisizione incompleta della documentazione medica — e il travisamento della prova; con un secondo motivo censurava il diniego della sospensione condizionale della pena.
La motivazione
Il ricorso e inammissibile. L’accertamento della capacità di intendere e di volere e questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata anche con il solo richiamo alle valutazioni della perizia; sulla prova scientifica la Cassazione verifica la razionalita e la correttezza metodologica del ragionamento, non la maggiore o minore attendibilità scientifica. Il termine per il deposito della perizia e meramente ordinatorio: il ritardo non produce nullità se il perito non e stato sostituito. La Corte territoriale aveva escluso, con motivazione logica, una cronica intossicazione ex art. 95 cod. pen. — che postula uno stadio patologico irreversibile e permanente, non l’alterazione transitoria emersa nel caso — valorizzando l’assenza di patologie psichiatriche e il comportamento lucido dell’imputato. Il travisamento della prova e scrutinabile solo se il dato probatorio e rappresentato in modo macroscopicamente difforme dal reale, qui non ricorrente. Il secondo motivo e infondato: la sospensione condizionale (artt. 164 e 133 cod. pen.) implica un giudizio prognostico discrezionale, insindacabile se motivato, e la Corte aveva valorizzato elementi concreti di probabile reiterazione.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Per far valere il vizio di mente non basta contestare l’operato del perito o invocare irregolarità formali — il termine di deposito e ordinatorio: occorre dimostrare un’infermita, anche un disturbo della personalità, di gravità tale da incidere sulla capacità e in nesso eziologico con il reato. L’intossicazione da sostanze rileva solo se cronica, cioè patologica, irreversibile e permanente; l’alterazione transitoria non esclude l’imputabilita. In cassazione l’accertamento peritale e insindacabile salvo travisamento macroscopico. La sospensione condizionale, infine, dipende da un giudizio prognostico individualizzato: il giudice può negarla valorizzando indici concreti di recidiva, senza che la mera assenza di condizioni ostative ne imponga la concessione.
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