Estratto di ruolo impugnabile solo nei casi tassativi previsti dalla legge (Cass. civ. Sez. V n. 14402 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di impugnazione diretta nei soli casi tassativamente indicati dal comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021. Fuori da tali ipotesi l’azione di accertamento negativo della decadenza del debito iscritto a ruolo è inammissibile per difetto di interesse ad agire, non avendo il ruolo autonoma materialità rispetto alla cartella. I limiti all’impugnabilità non comprimono il diritto di difesa, poiché al contribuente è riconosciuta tutela ampia nella fase esecutiva. Quando il giudice di legittimità rileva che la causa non poteva essere proposta ab origine, pronuncia la cassazione senza rinvio.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 1996. La contribuente, nella qualità di erede, assume che la cartella non sia mai stata notificata al de cuius e di averne appreso l’esistenza solo il 13.12.2016, a seguito del rilascio dell’estratto di ruolo da parte del concessionario della riscossione. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.
La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la legittimità della notifica della cartella, ma ha dichiarato prescritta la pretesa erariale per irregolarità della notifica del successivo fermo amministrativo, ritenuto non idoneo a interrompere la prescrizione, liquidando le spese in favore della contribuente con distrazione al difensore antistatario. Avverso la sola statuizione sulle spese la contribuente ha proposto ricorso per cassazione; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
In via prioritaria rispetto alle censure delle parti, la Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso introduttivo. L’impugnazione era stata proposta avverso l’estratto di ruolo e, per esso, avverso la cartella che la contribuente assumeva non notificata al de cuius.
Il Collegio richiama il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021: ruolo e cartella invalidamente notificata sono impugnabili direttamente solo se il debitore dimostra che dall’iscrizione a ruolo derivi un pregiudizio in una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, ovvero ancora per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La Corte osserva che le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno circoscritto tali impugnazioni, qualificandole come azione di accertamento negativo della decadenza del debito iscritto a ruolo: il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha autonoma materialità. L’interesse ad agire sussiste solo in presenza di un pregiudizio concreto, quale un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti.
Il percorso è confermato dalla Corte cost. n. 190 del 2023, richiamata anche nella successiva Corte cost. n. 81 del 2024, che ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sull’art. 12, comma 4-bis, osservando che il rimedio al vulnus richiede un intervento normativo di sistema, rientrante nella discrezionalità del legislatore. Nella stessa direzione si pongono le Sezioni Unite n. 12459 del 2024, secondo cui i limiti all’impugnabilità non comportano difetto di tutela, essendo riconosciuta al contribuente una protezione più ampia nella fase esecutiva.
La sentenza impugnata è dunque cassata senza rinvio e il ricorso introduttivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., perché ab origine la causa non poteva essere proposta. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, in considerazione dell’intervento del legislatore, della giurisprudenza di legittimità e della Consulta, tutti sopravvenuti all’incardinamento del ricorso.
Nota della Redazione
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