Inerenza dei costi e antieconomicità quale indizio del difetto (Cass. civ. Sez. V n. 16655 del 22.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi e degli oneri richiede la loro inerenza all’attività esercitata, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con esclusione di quelli collocati in una sfera estranea. Il giudizio di inerenza è di natura qualitativa e non quantitativa, senza che rilevi una valutazione di utilità, anche solo potenziale o indiretta. L’antieconomicità del costo, intesa come sproporzione tra la spesa e l’utilità che ne deriva, può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza. In caso di contestazione dell’amministrazione finanziaria, l’onere di provare e documentare l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione grava sul contribuente.

Il Fatto

La controversia trae origine da un controllo nei confronti di una società contribuente, all’esito del quale l’amministrazione finanziaria emetteva un avviso di accertamento per imposte dirette, Irap e IVA relative all’anno di imposta 2014, contestando costi indeducibili e corrispondente IVA non detraibile, oltre a omessa documentazione e registrazione di operazioni imponibili.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso della società, limitatamente ai costi ritenuti non inerenti. Il giudice di appello riformava in parte la decisione, confermando la ripresa per i costi non inerenti. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo e illustrandolo con memoria; l’amministrazione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La ricorrente lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/86, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe fondato l’indeducibilità su una valutazione attinente al quantum e all’antieconomicità dei costi, senza il necessario giudizio qualitativo sull’inerenza richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Il motivo è ritenuto affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. V, sentenza n. 24880 del 2022), secondo cui la deducibilità dei costi richiede la loro inerenza all’attività esercitata e sono esclusi quelli che si collocano in una sfera estranea, senza che occorra una valutazione di utilità secondo un profilo quantitativo. La prova è a carico del contribuente.

La Corte ricorda altresì (Sez. V, ordinanza n. 33568 del 2022) che l’antieconomicità del costo può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza; ove il contribuente indichi i fatti che riconducono il costo all’attività d’impresa, l’amministrazione è tenuta a dimostrare gli ulteriori elementi contrari, anche con indizi. È dunque eccentrica la tesi della ricorrente secondo cui l’argomento dell’antieconomicità sarebbe privo di rilevanza.

Nel merito la censura non coglie la ratio decidendi, imperniata in via primaria sulla carenza di prova dell’esistenza dei costi. La sentenza impugnata accerta che la contribuente ha fornito una descrizione insufficiente delle attività oggetto di fatturazione, producendo solo un fac-simile di report e un accordo generico e privo di firma. Il giudice afferma inoltre l’inverosimiglianza dei costi riconducibili al coordinamento dei consorziati e alla manutenzione dei mezzi, in rapporto all’ammontare complessivo e al fatto che i costi erano imputabili a prestazioni rese da una sola persona fisica.

Il presunto errore numerico del giudice di appello è ritenuto irrilevante, poiché la ragione primaria del mancato riconoscimento della deducibilità risiede nella mancanza di certezza dell’esistenza dei costi e nella conseguente impossibilità di quantificarli, profilo non specificamente censurato. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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