Estratto di ruolo non impugnabile: interesse ad agire decaduto per norma sopravvenuta (Cass. civ. Sez. V n. 32395 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, trova applicazione anche nei processi pendenti, perché specifica e concreta l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella invalidamente notificata. La norma seleziona i soli casi tipici in cui l’invalida notificazione genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione, anche per legge sopravvenuta, fino al momento della decisione. Ne consegue che il difetto dello specifico interesse ad agire integra un vizio che ridonda in difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, con declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di estratti di ruolo relativi a numerose cartelle di pagamento emesse nei confronti di una società per diritti camerali, Ici/Imu, tasse auto, Irpef, Iva e Irap relative a diverse annualità d’imposta. La società afferma di essere venuta a conoscenza degli atti solo attraverso la stampa degli estratti di ruolo.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, per la mancata prova della notifica di due cartelle relative ai diritti camerali. La Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha rigettato l’appello della società, ritenendo regolari le notifiche e tardive le eccezioni. La società ricorre in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile muovendo dalla disciplina sopravvenuta. L’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella asseritamente invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi tipici in cui il debitore dimostri un pregiudizio qualificato.

Richiamando le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, nonché le Sez. V n. 6857 del 2023 e Sez. L n. 10595 del 2023, il Collegio ricorda che la disposizione opera anche nei giudizi pendenti e che lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato nelle fasi di merito o, nel grado di legittimità, mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ., fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale.

Nel caso concreto la ricorrente non ha offerto tale dimostrazione né con il ricorso né prima dell’udienza. Non si è formato alcun giudicato implicito sulla questione processuale per effetto della decisione di merito di secondo grado.

La Corte riafferma la regola generale secondo cui la parte interessata a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio, sul quale il giudice di primo grado abbia deciso nel merito senza pronunciarsi espressamente, è onerata di proporre impugnazione sul punto, con formazione del giudicato interno in caso di omissione. A tale regola si sottraggono, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 24172 del 2025, i vizi rilevabili in ogni stato e grado e le questioni fondanti, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data.

Tra queste rientra il difetto di interesse ad agire. La disciplina sopravvenuta determina la caducazione delle condizioni di proponibilità dell’azione, escludendo in generale il diritto di impugnare l’estratto di ruolo salvo ipotesi tipiche non ricorrenti. L’interesse ad agire, esistente all’origine, è decaduto in corso di causa per modifica legislativa. Da qui il rilievo officioso nel grado di legittimità, l’inammissibilità del ricorso e la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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