Indagini sui conti del socio unico: presunzione legale e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 11993 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito di impresa, l’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente dimostri che i secondi sono registrati in contabilità e che i primi sono serviti a pagare determinati beneficiari, senza costituire acquisizione di utili. La norma abilita l’ufficio ad accertare il reddito anche attraverso indagini su conti bancari formalmente intestati a terzi, purché connessi al contribuente, e assume rilievo la società a ristretta base partecipativa, o unipersonale, nella quale gli interessi personali e societari si sovrappongono. Ne deriva una presunzione legale di ricavi societari a carico dell’erario, con inversione dell’onere della prova, superabile solo mediante prova analitica e specifica della non imponibilità delle singole movimentazioni. È escluso, inoltre, che la modifica introdotta dall’art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2016 abbia natura interpretativa o portata retroattiva.

Il Fatto

La Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti di una s.r.l. unipersonale, un avviso di accertamento con cui, sulla base di indagini finanziarie sui conti correnti intestati all’amministratore pro tempore, contestava l’omessa dichiarazione di redditi per un importo pari al totale delle operazioni di versamento e prelevamento ritenute non giustificate, con riprese ai fini IRES, IRAP e IVA.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso, ritenendo insufficiente il mero riscontro delle movimentazioni sui conti personali del socio unico. La decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale, che rigettava sia il gravame principale dell’ufficio sia quello incidentale del contribuente. L’Agenzia delle Entrate ricorreva allora per cassazione con un unico motivo; la società resisteva con controricorso, eccependo in via pregiudiziale l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Quanto all’asserita improcedibilità ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4), c.p.c., le doglianze non richiedono l’esame di atti e documenti, risolvendosi nella contestazione della correttezza giuridica della sentenza; nei ricorsi avverso le sentenze delle Commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli di parte esime il ricorrente dall’onere di produzione del proprio fascicolo, contenuto in quello d’ufficio di cui abbia chiesto la trasmissione (richiamate Cass. Sez. Un. n. 22726/2011). È escluso altresì il difetto di autosufficienza, essendo riprodotti i passaggi motivazionali della sentenza gravata.

Nel merito, il motivo è fondato. La prima ratio decidendi dei giudici regionali presuppone l’applicabilità della norma introdotta dall’art. 7-quater, comma 1, lettera b), del d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016, entrata in vigore il 3 dicembre 2016. La Corte ribadisce però la natura sostanziale della previsione, escludendone il carattere interpretativo e la portata retroattiva (richiamate Cass. n. 26883/2019 e Cass. n. 19774/2020). La CTR ha dunque operato una scorretta ricognizione della norma applicabile, riferita ad accertamenti compiuti prima dell’entrata in vigore del nuovo testo.

Anche la seconda ratio è errata. Per consolidata giurisprudenza, l’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973 autorizza l’accertamento anche mediante indagini su conti correnti formalmente intestati a terzi, purché connessi al reddito del contribuente, e assumono rilievo i conti dell’amministratore unico e socio di maggioranza (richiamate Cass. n. 15003/2017, Cass. n. 1896/2016, Cass. n. 27032/2007). I prelevamenti dal conto del socio di una società a ristretta base partecipativa integrano una presunzione di capacità produttiva del reddito societario (richiamate Cass. n. 40223/2021). Non osta il divieto di doppia presunzione, che riguarda il rapporto fra due presunzioni semplici e non quello fra presunzione semplice e legale.

La Commissione regionale, pur avendo accertato la natura unipersonale della società, ha escluso la riconducibilità delle movimentazioni sull’assunto che spettasse all’Amministrazione fornire ulteriori elementi, trascurando che proprio tale natura costituiva elemento presuntivo idoneo a supportare la riferibilità delle movimentazioni e a determinare il ribaltamento dell’onere probatorio. La presunzione legale può essere superata solo con prova analitica e specifica della non imponibilità delle singole movimentazioni (richiamate Cass. n. 1143/2025, Cass. n. 26014/2024, Cass. n. 18245/2022), prova del cui assolvimento non si dà conto. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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