Estratto di ruolo, l’interesse ad agire va dimostrato anche nei processi pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 21665 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e ha così plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La disposizione incide sulla pronuncia e si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato: nel merito con il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito documentale ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione, oppure, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso introdotto contro il solo estratto di ruolo da chi non provi il proprio interesse.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a IVA per gli anni 1998 e 1999. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava, rilevando che la cartella era stata ritualmente notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, consegnata a persona qualificatasi come congiunto del destinatario, e che l’eccezione di prescrizione era infondata.
Il contribuente ricorreva in cassazione con quattro motivi. L’agente della riscossione si costituiva al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio un profilo preliminare: il ricorso introduttivo della lite era stato proposto contro un estratto di ruolo, poiché il ricorrente assumeva di aver conosciuto i crediti erariali solo per quella via, a causa della dedotta nullità della notificazione della cartella. Su tale presupposto si innesta il difetto di interesse ad agire.
Il Collegio dichiara di voler dare seguito al principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022, secondo cui l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ha selezionato specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, plasmando la condizione dell’azione.
L’interesse ad agire è qualificato come condizione di natura dinamica: può assumere configurazione diversa, anche per effetto di norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La disposizione incide quindi sulla pronuncia e trova applicazione anche nei processi pendenti.
Nei giudizi in corso lo specifico interesse deve essere dimostrato. Nel merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, istituto applicabile anche al processo tributario. Nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c., oppure fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, fino all’adunanza camerale o, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Poiché la sopravvenienza normativa e la relativa interpretazione giurisprudenziale emergono nel corso del giudizio, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del processo.
Nota della Redazione
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