Estratto di ruolo impugnabile solo con pregiudizio concreto e attuale (Cass. civ. Sez. V n. 21660 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi tassativi indicati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Fuori da tali ipotesi l’interesse ad agire contro il ruolo sussiste solo se dall’iscrizione derivi un pregiudizio concreto e attuale, come un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento. La mancanza di un simile pregiudizio rende inammissibile la domanda, perché il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha autonoma materialità. L’inammissibilità va rilevata d’ufficio, in quanto la causa non poteva essere proposta ab origine.
Il Fatto
Il contribuente impugna l’estratto di ruolo e, per esso, undici cartelle di pagamento relative agli anni di imposta 2001-2008, delle quali assume l’omessa rituale notifica. Dichiara di averne appreso l’esistenza proprio attraverso l’estratto di ruolo, richiesto per verificare l’eventuale sussistenza di pretese tributarie.
La Commissione Tributaria Provinciale rigetta il ricorso introduttivo, accertando la rituale notificazione delle cartelle. La Commissione Tributaria Regionale conferma la decisione. Il contribuente propone quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre l’agente della riscossione non svolge difese.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via pregiudiziale che il ricorso è inammissibile, prima ancora di esaminare le censure. Il ricorrente rende noto, nell’incipit e nel corpo dell’atto, di aver conosciuto l’esistenza delle cartelle tramite l’estratto di ruolo. L’impugnazione investe dunque l’estratto e le cartelle sottese, che si assumono non legittimamente notificate.
D’ufficio la Corte richiama l’art. 3-bis d.l. n. 146/2001, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che novellando l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 ha inserito il comma 4-bis. La norma limita la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio derivante dall’iscrizione: la partecipazione a una procedura di appalto ex art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del medesimo decreto, oppure la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La Corte richiama quindi Sezioni Unite n. 26283/2022, che ha circoscritto le impugnazioni tramite estratto di ruolo volte all’annullamento della cartella sottesa. Si tratta di un’azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha autonoma materialità. L’interesse ad agire contro il ruolo sussiste solo in presenza di un pregiudizio concreto, come un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, del quale non vi è evidenza in atti.
La Corte considera infine il vaglio di costituzionalità svolto con la sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre 2023, n. 190, che non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, perché il rimedio al vulnus richiede un intervento normativo di sistema, implicante scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
In conclusione la Corte cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso introduttivo, lo dichiara inammissibile ex art. 100 cod. proc. civ., perché ab origine la causa non poteva essere proposta. Nessun provvedimento sulle spese, in assenza di costituzione dell’agente della riscossione.
Nota della Redazione
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