Omesso esame e vizio di motivazione: inammissibile la rivalutazione del merito in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8908 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è configurabile solo con riferimento a un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non è, invece, deducibile con riferimento a questioni o argomentazioni, né può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e delle valutazioni di merito già operate dal giudice, le quali sono sottratte al sindacato di legittimità. La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi, ovvero abbia disatteso prove legali, e non già quando abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, volta all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e al pagamento delle relative differenze retributive. Nel confermare la sussistenza del rapporto, la Corte territoriale aveva ridotto l’importo delle somme dovute, considerando, per il calcolo, solo le somme dichiarate in ricorso dal lavoratore, in quanto le buste paga prodotte erano prive di firma di quietanza. Avverso tale sentenza, gli eredi del datore di lavoro proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’omessa valutazione di un fatto decisivo e la nullità della sentenza per vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi incentrati sulla mancata detrazione, dall’importo delle differenze retributive, delle somme che il lavoratore avrebbe ricevuto tramite ricevute di pagamento, buste paga quietanzate, assegni e bonifici. La prima censura è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha ricordato che il vizio di omesso esame, nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83/2012, conv. dalla l. n. 143/2012, deve riguardare un fatto storico decisivo, e non mere questioni o argomentazioni. Nel caso di specie, la doglianza atteneva alla mancata considerazione del conteggio effettuato dal CTU sulla base di documenti prodotti in un momento successivo e comunque esorbitanti rispetto al quesito peritale, non assumendo quindi rilievo la dedotta omissione.

Quanto alla buste paga, la Corte ha ritenuto dirimente la statuizione del giudice di merito, non validamente censurata, secondo cui, essendo i documenti privi di firma di quietanza, dovevano considerarsi solo le somme dichiarate in ricorso. Il secondo motivo è stato, invece, giudicato infondato. La Corte ha ribadito che la deduzione di un vizio di motivazione richiede l’allegazione specifica del fatto storico non valutato e della sua decisività, non essendo sufficiente una censura generica. La motivazione apparente, che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., ricorre solo quando il provvedimento non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

Nella specie, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione non implausibile circa il raggiungimento della prova e la condivisione delle conclusioni del CTU. La Corte ha infine chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, ma solo nei casi in cui egli abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso prove legali. I motivi di ricorso, mirando in realtà a una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, sono stati pertanto respinti, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, distratte in favore dei procuratori antistatari della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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