Indennità di mobilità indebita per reintegra nel posto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11994 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di nullità o inefficacia della cessione di azienda o di ramo di essa, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro ex tunc, le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di mobilità divengono indebite e sono ripetibili ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. nei limiti della prescrizione. L’indennità opera su un piano diverso rispetto al trattamento economico dovuto per l’illegittimo trasferimento, indipendentemente dalla sua qualificazione risarcitoria o retributiva. La ripetibilità sussiste anche quando il datore di lavoro rifiuti la prestazione lavorativa offerta, senza che la relativa mora accipiendi possa legittimare la percezione del beneficio previdenziale.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto, con pronuncia passata in giudicato, la dichiarazione di inefficacia dell’originaria cessione di ramo d’azienda e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro. Nel periodo successivo, aveva continuato a percepire l’indennità di mobilità erogata dall’INPS.

L’Istituto aveva quindi chiesto la restituzione delle somme corrisposte, ritenendole non dovute per essere venuto meno lo stato di disoccupazione. Il lavoratore si era opposto, senza successo, in primo e secondo grado. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato il rigetto della domanda, sul presupposto che la reintegra avesse fatto venir meno il requisito dell’inoccupazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la questione della sorte dell’indennità di mobilità quando la cessazione dello stato di disoccupazione derivi non da una nuova occupazione, ma dal ripristino del rapporto per effetto di una pronuncia giudiziale.

Il Collegio richiama il principio già affermato in materia, secondo cui, nell’ipotesi di nullità della cessione di azienda o di ramo di essa, le somme percepite a titolo di indennità di mobilità non possono essere detratte da quanto il lavoratore abbia ricevuto per il mancato ripristino del rapporto. L’indennità opera su un piano distinto rispetto agli incrementi patrimoniali conseguenti all’essere stato liberato dall’obbligo di prestare l’attività, e la sua eventuale non spettanza dà luogo a un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge, come affermato tra le altre da Cass. n. 24645 del 2023.

Tale principio viene esteso al caso in cui la cessazione dello stato di disoccupato sia intervenuta per la dichiarata inefficacia della cessione di ramo e per il ripristino de jure del rapporto, con efficacia ex tunc, ancorché non de facto per il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro. Nel periodo coperto dalla pronuncia di reintegra, la condizione di disoccupazione non sussisteva più e l’indennità corrisposta configura un indebito previdenziale, ripetibile ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. entro il limite temporale della prescrizione.

La Corte respinge l’argomento fondato sulla mora accipiendi del datore. Il diritto al beneficio non deriva dalla liberazione delle energie lavorative per effetto dell’illegittimo recesso, ma dalla scelta del sistema di sicurezza sociale di assicurare misure sostitutive del reddito al lavoratore deprivato della retribuzione. Il datore, giudizialmente dichiarato in mora, è onerato della controprestazione retributiva sia quando la prestazione sia eseguita, sia quando rifiuti di utilizzare le energie lavorative messe a disposizione.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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