Estratto di ruolo non impugnabile e inammissibilità dei motivi per carenza di (Cass. civ. Sez. V n. 5511 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che l’impugnazione sia rivolta a far valere l’invalidità della notificazione della cartella o del ruolo, nei soli casi tassativi previsti dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con l. n. 215/2021. La norma trova applicazione nei processi pendenti, perché specifica l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Il giudice può assegnare ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, in forza dell’art. 113, comma primo, cod. proc. civ., senza incorrere in ultrapetizione, purché i fatti restino quelli dedotti. Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il motivo che non ne investe una rende inammissibili gli altri per carenza di interesse.
Il Fatto
Una società incorporante impugna la cartella di pagamento emessa per imposte dirette e IVA nei confronti della società incorporata, deducendo di averne avuto conoscenza solo a seguito di richiesta di estratto di ruolo e del successivo ritiro presso la casa comunale. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania conferma, rilevando che l’atto effettivamente impugnato sarebbe l’estratto di ruolo e che il ricorso introduttivo sarebbe comunque inammissibile, essendo la cartella stata ritualmente notificata.
La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi; l’agente della riscossione resiste con controricorso. La questione centrale riguarda l’individuazione dell’atto impugnabile e l’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte richiama il principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ.: il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e all’azione esercitata, potendo porre a fondamento della decisione disposizioni diverse da quelle erroneamente richiamate dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli dedotti. Il limite è segnato dall’art. 112 cod. proc. civ., che vieta di porre a base della decisione fatti non oggetto di puntuale allegazione o contestazione. Nella specie la contribuente aveva impugnato, insieme alla cartella, anche l’estratto di ruolo: nessuna ultrapetizione è ravvisabile.
La Corte richiama poi l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con l. n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 inserendo il comma 4-bis: l’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo e la cartella che si assumano invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo in casi tassativi, legati al pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Il Collegio richiama quindi le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che hanno qualificato la prima disposizione del comma 4-bis come ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico privo di pretesa impositiva, precisando che ciò che si impugna è l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto. Le Sezioni Unite hanno altresì affermato l’applicabilità della norma ai processi pendenti e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.
Nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di azione “diretta” previste dalla seconda parte dell’art. 12, comma 4-bis, e la ricorrente non ha depositato memoria per evidenziarne la sussistenza. Quanto agli altri motivi, che investono la regolarità della notificazione e l’assenza dell’avviso bonario, la Corte li dichiara inammissibili per carenza di interesse: poiché la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, chi ricorre in cassazione deve censurarle tutte, e il rigetto del motivo che ne investe una sola rende inammissibili gli altri, che non potrebbero comunque condurre alla cassazione. Il ricorso è rigettato e le spese di legittimità sono compensate, in ragione dello ius superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite.
Nota della Redazione
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