Estromissione da concorso per difetto dei requisiti di ammissione, atto vincolato (TAR Lazio n. 5072 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’estromissione da un concorso per difetto dei requisiti di ammissione costituisce atto vincolato e non richiede una particolare motivazione, se non quella relativa all’indicazione del requisito mancante. In materia di autotutela, l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti favorevoli può essere esercitato entro il termine di dodici mesi dall’adozione degli stessi, termine che decorre dall’adozione del provvedimento di esclusione e non dalla data di ammissione alla procedura selettiva o dal colloquio di idoneità. Il diploma rilasciato da un istituto non riconosciuto come università o scuola di specializzazione individuata con D.P.C.M. non costituisce titolo accademico spendibile per la partecipazione alla selezione.

Il Fatto

La ricorrente, posizionatasi al primo posto nella graduatoria degli esperti criminologi per le regioni Abruzzo e Molise e al secondo per la Regione Lazio, aveva ricevuto incarichi presso gli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna di Pescara e Frosinone. L’Amministrazione, tuttavia, aveva disposto il recesso anticipato dagli accordi individuali, rispettivamente per presunta mancanza del titolo di partecipazione e per il mancato recapito del DURC, nonché la sua esclusione dagli elenchi approvati il 26 agosto 2024 con decreto di rettifica in autotutela del 13 agosto 2025.

La ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per superamento del termine ragionevole, il difetto di motivazione e la violazione delle prerogative partecipative endoprocedimentali, contestando nel merito la valutazione di inidoneità del titolo di specializzazione fatto valere, consistente in un diploma in Scienze Criminologiche rilasciato da un istituto associato ad un’associazione internazionale con sede in Belgio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo in primo luogo la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il termine di dodici mesi per l’esercizio dell’autotutela, decorrente dall’adozione del provvedimento favorevole, risultava rispettato: la graduatoria era stata approvata il 26 agosto 2024, mentre i provvedimenti di esclusione erano intervenuti il 30 giugno 2025 e il 6 agosto 2025, tutti entro il limite annuale. Il Collegio ha escluso che il dies a quo potesse essere retrodatato all’ammissione alla procedura selettiva (3 giugno 2024) o al colloquio di idoneità (18 giugno 2024).

Quanto alla censura sul difetto di motivazione, il TAR ha richiamato il principio per cui l’estromissione da un concorso per difetto dei requisiti costituisce atto vincolato, non necessitante di particolare motivazione oltre l’indicazione del requisito mancante, richiamando un precedente della Sezione III del TAR Lazio n. 14557 del 2022.

Sulla lamentata violazione delle garanzie partecipative, il Collegio ha osservato che i provvedimenti erano stati notificati in pari data alla ricorrente via PEC e che l’interessata aveva comunque esercitato le proprie facoltà difensive, presentando istanza di riesame in autotutela il 30 agosto 2025, alla quale l’Amministrazione aveva fornito riscontro con note del 2 e 4 settembre 2025.

Nel merito, il TAR ha accertato che il titolo di specializzazione posseduto dalla ricorrente — diploma in Scienze Criminologiche conseguito presso un istituto associato all’Association Internationale Jean Monnet di Bruxelles — non poteva ritenersi riconoscibile quale titolo accademico o equipollente. Dagli accertamenti svolti dall’Amministrazione risultava, infatti, che l’associazione rilascia certificazioni dal valore professionale, curricolare e culturale, ma non titoli accademici universitari, non facendo parte delle Università legalmente riconosciute dalla Comunità Fiamminga né da quella Francese. Tale titolo, pertanto, non risultava riconducibile alle scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M. richieste dall’art. 3 dell’avviso di selezione.

Il Collegio ha infine richiamato la sentenza della Sezione I del T.A.R. Calabria – Catanzaro n. 783 del 2024, resa in controversia analoga, confermando l’inaccoglibilità del gravame e disponendo la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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