Sospensione del nulla osta ex D.L. 145/2024 senza decadenza (TAR Lazio n. 5080 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’efficacia dei nulla osta al lavoro subordinato rilasciati ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 in favore di lavoratori provenienti da Paesi extraeuropei è sospesa, e non caduca, quando alla data di entrata in vigore del D.L. n. 145/2024 non sia stato ancora rilasciato il visto di ingresso, fino alla conferma espressa dello Sportello Unico per l’Immigrazione circa il positivo espletamento delle verifiche. In tale evenienza l’amministrazione non può dichiarare la decadenza del nulla osta per il decorso del termine semestrale di validità di cui all’art. 31, co. 4, d.P.R. n. 394/1999, ma può al più disporne la sospensione e, solo all’esito negativo delle verifiche, la revoca del titolo originariamente rilasciato. Ne deriva l’illegittimità dei provvedimenti di decadenza adottati senza considerare la causa normativa sopravvenuta che ha impedito il rilascio del visto nei termini.

Il Fatto

Una società di costruzioni impugnava i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva dichiarato la decadenza di dieci nulla osta al lavoro subordinato, rilasciati in favore altrettanti lavoratori extraeuropei, per essere decorsi oltre sei mesi dal rilascio senza che fosse intervenuto il loro ingresso in Italia.

La società deduceva che il mancato completamento della procedura non era imputabile né al datore di lavoro né ai lavoratori, essendo dipeso dalla sospensione delle procedure di rilascio del visto disposta dall’Ambasciata d’Italia in Bangladesh ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L. n. 145/2024. Il Collegio acquisiva una relazione del Ministero dell’Interno e tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente giudicato ammissibile il ricorso cumulativo, sussistendo tra i provvedimenti impugnati una connessione oggettiva e soggettiva, in quanto tutti fondati su un’identica motivazione e riferiti al medesimo datore di lavoro.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 3, co. 2, D.L. n. 145/2024, il quale dispone che l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati sia sospesa, qualora alla data di entrata in vigore del decreto non sia ancora stato rilasciato il visto di ingresso, fino alla conferma espressa dello Sportello Unico del positivo espletamento delle verifiche. La norma ha altresì sospeso i procedimenti per il rilascio del visto pendenti a tale data.

Da tale disciplina la Corte ha tratto la conseguenza che la Prefettura non potesse dichiarare la decadenza dei nulla osta, dovendo piuttosto limitarsi a disporne la sospensione nelle more delle verifiche demandate allo Sportello Unico. Ove tali verifiche non fossero andate a buon fine, l’atto legittimo da adottare sarebbe stato la revoca dei nulla osta in origine rilasciati e non già la decadenza.

La decisione si pone in linea con l’indirizzo espresso dal TAR Marche, sent. n. 14/2026, richiamato in motivazione, e comporta l’annullamento degli atti impugnati con conseguente riapertura dei procedimenti attivati dalla società ricorrente. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *