Soppressione del posto può provarsi per presunzioni anche tramite stage (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5622 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la soppressione del posto di lavoro è un fatto che può essere accertato con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici, e il relativo apprezzamento è riservato al giudice del merito. Non è necessario, perché la ragione economica risulti pretestuosa, che il lavoratore licenziato sia sostituito da un lavoratore subordinato a tempo indeterminato neoassunto: anche il formale avvio di una ricerca di personale, poco dopo il recesso, finalizzata all’inserimento con le stesse mansioni, può integrare un quadro indiziario grave, preciso e concordante della non effettività della soppressione. Il controllo di legittimità resta circoscritto ai limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e non può tradursi in una rivalutazione del merito.

Il Fatto

La società datrice di lavoro ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a un proprio dipendente, addetto all’Ufficio Traffico, il 19.11.2021. Il Tribunale adito ha ritenuto il recesso illegittimo e la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado.

La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento su un dato essenziale: la società, a soli due mesi dal licenziamento, aveva ricercato personale da inserire in azienda con le stesse mansioni del lavoratore licenziato, ancorché formalmente mediante uno stage. Da qui la conclusione che il posto non era stato effettivamente soppresso né redistribuito tra i dipendenti rimasti.

La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa consolidata: in tema di licenziamento economico resta fermo il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione addotta, ma tale verifica è demandata al giudice del merito e investe la quaestio facti. Il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nell’interpretazione rigorosa delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, che non consente una diversa ricostruzione storica.

Ne deriva l’inammissibilità delle censure che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mirano in realtà a una rivalutazione dei fatti. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 34476 del 2019, n. 33373 del 2019 e n. 25950 del 2020, ribadendo che siffatte censure travalicano il modello legale di denuncia.

Nel merito della prima doglianza, i giudici escludono che l’art. 3 legge n. 604 del 1966 imponga di ritenere insussistente la soppressione solo in presenza di una sostituzione con lavoratore subordinato a tempo indeterminato. La soppressione è un fatto legato al caso concreto, provabile con ogni mezzo e anche per presunzioni. Inconferenti risultano pertanto le dedotte violazioni dell’art. 2094 cod. civ. e dell’art. 18 legge n. 196 del 1997, poiché la sentenza impugnata non ha mai qualificato lo stage come rapporto di lavoro subordinato.

Quanto alla motivazione, la Corte ritiene superata la soglia del minimum costituzionale, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità individuate dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016. Sul ragionamento presuntivo, il fatto noto valorizzato non è stata la sola ricerca di stagisti, ma la ricerca di persone destinate a mansioni coincidenti con quelle del lavoratore licenziato, secondo un accertamento di merito intangibile.

Le doglianze sul mancato ammesso della prova testimoniale e sull’esibizione del LUL sono parimenti respinte. La Corte ricorda che la mancata ammissione è censurabile solo se la prova omessa sia idonea a invalidare con certezza le altre risultanze, secondo un orientamento confermato da Cass. n. 18072 del 2024. Il potere officioso di esibizione, richiamando Cass. n. 38062 del 2021, resta subordinato alle condizioni degli artt. 118 e 210 cod. proc. civ. e non può sopperire all’inerzia delle parti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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