Inquadramento superiore e accertamento delle mansioni: prova documentale e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13487 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di superiore inquadramento, l’accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore, condotto sui documenti di causa, costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. Il giudice d’appello può attribuire prevalenza all’attestato di servizio rispetto al verbale di trasferimento, motivando sulle ragioni di tale maggiore significatività. Le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, oppongono una diversa lettura e un diverso apprezzamento dei dati probatori investono l’accertamento in fatto e sono inammissibili. Ove ricorra la doppia conforme, opera l’ulteriore preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c.

Il Fatto

Il lavoratore aveva chiesto il riconoscimento di un superiore inquadramento e la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La domanda era stata rigettata in primo grado. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha respinto l’appello, confermando l’inquadramento nel terzo livello del c.c.n.l. Gas-Acqua, anziché nel quinto livello rivendicato, sulla base delle mansioni in concreto svolte e descritte nell’attestato di servizio.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge, errata distribuzione dell’onere probatorio e omesso esame di un fatto decisivo. La società cessionaria ha resistito con controricorso; il consorzio intimato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha premesso che il passaggio del lavoratore dal consorzio di bonifica alla società consortile doveva ritenersi disciplinato dall’art. 2112 c.c., trattandosi di trasferimento d’azienda con successione nel rapporto. La questione centrale verteva sull’inquadramento da riconoscere nel nuovo assetto contrattuale.

I tre motivi sono stati trattati congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva ricostruito l’attività lavorativa sulla base di una interpretazione e valutazione delle prove documentali non rivedibile in sede di legittimità.

La sentenza impugnata aveva motivato sulle ragioni della maggiore significatività riconosciuta all’attestato di servizio rispetto al verbale di trasferimento. Quest’ultimo, secondo la Corte territoriale, aveva contenuto generico e serviva ad altri fini; l’attestazione di servizio, viceversa, ha per definizione la funzione di asseverare, da parte del datore di lavoro, le mansioni svolte dal dipendente, con puntuale descrizione suddivisa per periodi.

La Corte ha quindi osservato che le critiche del ricorrente, pur veicolate formalmente come violazione di legge, oppongono una diversa lettura e un diverso apprezzamento dei dati probatori. Esse investono l’accertamento in fatto posto a base del decisum e, come tali, sono inammissibili. Nel caso di specie operava inoltre la disciplina della doppia conforme di cui all’art. 348 ter c.p.c.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della società. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. S.U. n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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