Extraprofitti energia: non si sospende il pagamento senza prova del pregiudizio (TAR Lombardia n. 571 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, la domanda di sospensione degli atti applicativi di una disciplina di settore va respinta quando l’impugnazione abbia ad oggetto atti (fatture e diffide) di dubbia impugnabilità diretta e di incerta riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo, e il pregiudizio grave e irreparabile allegato risulti sfornito di adeguato supporto probatorio. La relazione tecnico-contabile unilateralmente predisposta dall’interessata non può essere valorizzata a tal fine. L’operatore del settore, tenuto a criteri di qualificata diligenza, deve approntare per tempo le misure gestionali per fronteggiare pretese economiche maturate sulla base di un quadro normativo già noto. Il danno di natura prettamente patrimoniale è comunque suscettibile di ristoro per equivalente, non ricorrendo i presupposti per la tutela cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore agricolo con un impianto di produzione di energia, ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la comunicazione del GSE del 9 luglio 2022 e la presupposta Delibera ARERA n. 266/2022/R/eel, recante attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 in materia di interventi sull’elettricità prodotta da fonti rinnovabili (c.d. “extraprofitti”). Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla Delibera ARERA n. 143/2023/R/Eel e, infine, con i motivi aggiunti depositati nell’aprile 2026, ha chiesto l’annullamento delle fatture emesse dal GSE e delle diffide di pagamento, nonché la condanna alla restituzione delle somme eventualmente versate.
La società ha anche avanzato domanda cautelare, lamentando che il pagamento delle somme richieste dal GSE avrebbe compromesso gravemente il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026, ha respinto la domanda cautelare ritenendo insussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che il ricorso per motivi aggiunti ha ad oggetto atti del GSE (fatture e diffide di pagamento) per i quali è “perlomeno dubbia” la loro diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In secondo luogo, il TAR ha ritenuto che l’affermazione della ricorrente circa la grave compromissione dell’equilibrio finanziario non fosse supportata da un adeguato apparato probatorio. In particolare, il Collegio ha escluso che potesse essere valorizzata la relazione tecnico-contabile predisposta unilateralmente dall’interessata, trattandosi di documento non assistito da alcun crisma di terzietà o obiettività.
Da ultimo, il Tribunale ha osservato come, considerato il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il noto quadro normativo di riferimento, l’operatore del settore fosse tenuto, secondo criteri di qualificata diligenza, ad approntare per tempo le opportune misure gestionali e organizzative per fronteggiare la situazione. Il pregiudizio lamentato, di natura prettamente economica, è stato infine giudicato suscettibile di integrale ristoro in caso di esito favorevole del giudizio, escludendosi pertanto il requisito dell’irreparabilità.
In ragione della peculiarità della vicenda, il Collegio ha compensato le spese della fase cautelare tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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