Respinta la cautelare contro le fatture GSE per extraprofitti: dubbi su impugnabilità e giurisdizione (TAR Lombardia n. 568 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti emessi dal GSE a seguito della procedura di regolazione delle partite economiche avviata ai sensi della Delibera ARERA 143/2023, la tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. presuppone un fumus che superi il vaglio sulla diretta impugnabilità dell’atto e sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Non è sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio economico, ancorché rilevante, se il ricorrente non fornisce un adeguato supporto probatorio circa la compromissione dell’equilibrio finanziario e patrimoniale, gravando sugli operatori del settore, in ragione del quadro normativo di riferimento, l’onere di approntare per tempo le necessarie misure gestionali. Un danno di natura patrimoniale, suscettibile di integrale ristoro per equivalente, non integra di per sé il requisito della gravità e irreparabilità richiesto per la concessione della misura cautelare.
Il Fatto
Numerose società operanti nel settore delle energie rinnovabili impugnavano, con ricorso collettivo, le fatture emesse dal GSE S.p.A. per la “Rettifica prezzo cessione energia” ex art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, nonché le successive diffide di pagamento e gli avvisi di compensazione. Le ricorrenti chiedevano l’accertamento della non debenza delle somme, sostenendo che il GSE non avesse considerato i prezzi contrattuali di vendita dell’energia nel calcolo degli importi dovuti, e l’annullamento degli atti presupposti.
Con ricorso per motivi aggiunti, le società domandavano la sospensione dell’efficacia degli atti, deducendo il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’obbligo di pagamento o dalla compensazione degli importi. Il GSE e ARERA si costituivano in giudizio per resistere; le Amministrazioni intimate non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto l’istanza cautelare, rilevando in primo luogo come fosse “perlomeno dubbia” la diretta impugnabilità delle fatture, diffide e avvisi di pagamento emessi dal GSE, nonché la riconducibilità della relativa controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In secondo luogo, il Collegio ha sottolineato il carattere collettivo e cumulativo del ricorso, rilevando che il ricorso per motivi aggiunti si concentrava specificamente sulla situazione di due soli ricorrenti. A tale carenza non poteva ovviarsi con le relazioni tecnico-contabili predisposte unilateralmente e genericamente richiamate, non essendo supportate da adeguata prova.
Il Tribunale ha quindi escluso la sussistenza del requisito del periculum in mora. L’affermazione circa la grave compromissione dell’equilibrio finanziario e patrimoniale è risultata sfornita di supporto probatorio. In considerazione del tempo di maturazione delle pretese e del noto quadro normativo, gli operatori del settore, tenuti a criteri di qualificata diligenza, avrebbero dovuto approntare preventivamente le misure gestionali necessarie. Infine, il pregiudizio lamentato, di natura prettamente economica, è stato ritenuto integralmente ristorabile per equivalente in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
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Nota della Redazione
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