Carta docente ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 445 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto alla c.d. carta elettronica del docente, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 opera con i necessari adattamenti, non essendo richiesta, ai fini del giudizio di ottemperanza, l’apposizione della formula esecutiva ex art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’Amministrazione intimata non può giustificare la propria inerzia invocando la competenza di altro organo della medesima struttura ministeriale, poiché ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. Conseguono l’accoglimento del ricorso, la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero a mettere a disposizione la carta ovvero altro strumento equipollente per l’importo annuale stabilito, oltre accessori.
Il titolo giudiziale era stato notificato in forma esecutiva presso la sede legale del Ministero. Decorso il termine previsto dalla normativa, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione. Di qui il ricorso al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricondotto la vicenda a un orientamento già espresso dal medesimo Tribunale in questioni analoghe, richiamando una precedente pronuncia conforme e dichiarando di non avere ragioni per discostarsene. Il percorso argomentativo muove dalla verifica della sussistenza del titolo esecutivo e della mancata ottemperanza, nonché dal superamento del termine di centoventi giorni dalla notificazione.
Quanto al termine dilatorio, il Tribunale ha richiamato l’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni, ritenuto applicabile al procedimento di ottemperanza con gli adattamenti necessari. La norma, calibrata sul processo civile, non impedisce l’azione davanti al giudice amministrativo, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude espressamente la necessità della formula esecutiva ai fini dell’ottemperanza.
Il Collegio ha poi respinto l’argomento difensivo fondato sulla competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di competenza ovvero trasmette gli atti all’organo competente; tale assetto organizzativo interno non può quindi giustificare l’inerzia dell’Amministrazione chiamata in giudizio.
Ne è derivato l’accoglimento del ricorso. Le somme accertate devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente, con accessori secondo il titolo, entro il termine indicato decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione entro l’ulteriore termine fissato, con spettanze a carico della parte soccombente e liquidazione con separato decreto.
Il Tribunale ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., avuto riguardo all’importo contenuto e alla produzione degli interessi. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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