Fallimento e clausola risolutiva espressa non opponibile alla massa (Cass. civ. Sez. I n. 23023 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, il contraente in bonis può esperire l’azione di risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. anche dopo la dichiarazione di fallimento, purché abbia comunicato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa anteriormente al fallimento. Ove invece la dichiarazione intervenga solo dopo la sentenza dichiarativa, essa non è opponibile alla massa dei creditori, essendosi già prodotto l’effetto di destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori. Gli effetti risolutori e risarcitori sarebbero lesivi della par condicio creditorum. La valutazione sull’interpretazione del negozio transattivo resta accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità salvo violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione.

Il Fatto

Una banca aveva proposto domanda di ammissione al passivo di un fallimento per un credito complessivo di oltre un milione di euro, fondato su un contratto di finanziamento a medio termine. Il giudice delegato aveva ammesso solo una somma inferiore. La transazione intervenuta tra le parti prima del fallimento conteneva una ricognizione di debito, nuove modalità di adempimento e una clausola risolutiva espressa.

Alla data della dichiarazione di fallimento la società debitrice non aveva pagato le ultime tre rate previste dalla transazione. La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo, rigettata dal Tribunale con decreto. Avverso quel decreto la banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava il mancato rilievo d’ufficio della nullità della transazione per difetto di forma scritta, è dichiarato inammissibile. La nullità è rilevabile d’ufficio, ma solo a condizione che dagli atti risultino i fatti costitutivi tempestivamente allegati nel giudizio di merito. Nel caso concreto difetta sia la traccia della questione nel decreto impugnato, sia la prospettazione di una tempestiva allegazione dei fatti correlati.

I motivi dal secondo al settimo, esaminati unitariamente perché investono l’accordo transattivo, sono dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce che l’interpretazione di un atto negoziale è accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in legittimità salvo violazione dei canoni di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. o motivazione inadeguata. La ricorrente, lamentando l’omessa valutazione delle singole pattuizioni e sostenendo un subentro “di fatto” della curatela, ha in realtà sollecitato una inammissibile rivisitazione della valutazione di fatto, senza precisare in qual modo il giudice si sia discostato dai canoni ermeneutici.

L’ottavo motivo presenta concomitanti profili di inammissibilità e infondatezza. Quanto al difetto di carattere novativo della transazione, la censura traduce un sindacato sull’esegesi del contratto. Quanto alla deduzione che la clausola risolutiva potesse essere attivata anche dopo il fallimento, la Corte richiama il proprio recente orientamento (Cass. n. 23462/2024): il contraente in bonis può esperire l’azione di risoluzione di diritto anche dopo il fallimento, ma solo se ha dichiarato anteriormente di volersi avvalere della clausola.

La dichiarazione successiva alla sentenza dichiarativa produce effetti solo dal momento della comunicazione e non è opponibile alla massa, perché il patrimonio del fallito è già destinato al soddisfacimento paritario dei creditori. Gli effetti risolutori e risarcitori contrasterebbero con la par condicio creditorum. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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