Mutamento di mansioni e assegnazione definitiva senza distacco né demansionamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23026 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di mansioni conseguente alla partecipazione volontaria a un corso di formazione professionale, finalizzato alla conservazione del posto di lavoro di personale in esubero, non integra demansionamento né distacco quando si traduca in una assegnazione definitiva a mansioni diverse ma di pari livello retributivo e contrattuale, con piena consapevolezza del lavoratore. In tema di ricorso per cassazione, il giudice di legittimità non riesamina il merito della vicenda, ma verifica soltanto la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società consortile che gestiva il servizio di trasporto in emergenza-urgenza, era stato assunto come autista soccorritore con inquadramento nel livello C del CCNL AIOP Sanità Privata, con assegnazione a una postazione di servizio. Aveva poi partecipato a un corso di formazione per operatore socio-sanitario e, all’esito, era stato destinato presso un ospedale con mansioni di assistenza all’igiene personale dei pazienti.

Ritenuti illegittimi la dequalificazione e il trasferimento, il lavoratore aveva chiesto il reintegro nelle precedenti mansioni e il risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado aveva accolto le domande; la Corte d’Appello di Messina le aveva rigettate, ricostruendo la vicenda amministrativa e qualificando l’assegnazione come definitiva e funzionale a evitare i licenziamenti. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Investita di quattro motivi, la Corte li esamina congiuntamente per connessione logico-giuridica e li ritiene non meritevoli di accoglimento. Muovendo dal vizio di motivazione di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 111 Cost., il collegio ricorda che esso sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico seguito, così da non lasciar trasparire il percorso argomentativo (Cass. n. 3819/2020).

Quanto al motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ribadisce che esso deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, non le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, né le mere ipotesi alternative (Cass. n. 10525/2022).

Nel caso concreto, il giudice territoriale ha ricostruito l’intera vicenda con motivazione adeguata: la società, presa in carico l’organizzazione del servizio, aveva rilevato un rilevante esubero di autisti soccorritori e aveva avviato corsi per l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario, cui anche il lavoratore aveva volontariamente partecipato, nell’interesse dei dipendenti alla stabilità occupazionale.

L’assegnazione iniziale era di tipo provvisorio e la situazione di esubero era nota alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori. La seconda assegnazione, all’esito del corso, non costituiva pertanto né un distacco né un provvedimento temporaneo di conferimento di mansioni inferiori, ma una attribuzione definitiva di nuove mansioni, a parità di trattamento retributivo e di inquadramento, consapevolmente accettata dal lavoratore.

Le censure del ricorrente muovono dunque da un presupposto errato, ossia che si versi in una ipotesi di distacco o demansionamento, e non tengono conto della diversa ricostruzione in fatto. La Corte richiama il principio consolidato per cui il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito, ma solo la facoltà di controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, cui spetta in via esclusiva valutare le prove (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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