Sanzioni valutarie, decorrenza del termine perentorio dalla trasmissione dei verbali (Cass. civ. Sez. II n. 29130 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia valutaria, il termine perentorio di centottanta giorni posto dall’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 195/2008 a carico del Ministero dell’economia e delle finanze per l’adozione del decreto sanzionatorio decorre non dalla data della contestazione al trasgressore, bensì dal giorno in cui è avvenuta la trasmissione dei verbali di contestazione prevista dall’art. 4, comma 6, d.lgs. n. 195/2008. Tale termine di trasmissione, in assenza di qualificazione normativa, ha natura ordinatoria, poiché in presenza di un termine perentorio il momento di decorrenza dell’attività sanzionatoria deve essere agganciato a un momento procedimentale certo, interno all’amministrazione. Il giorno di avvenuta trasmissione è quello risultante dal registro del protocollo informatico, atto pubblico di rilevanza esterna che fa fede fino a querela di falso della data di ricezione dei verbali.
Il Fatto
Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva emesso un decreto dirigenziale con cui irrogava una sanzione a un soggetto rinvenuto presso l’aeroporto di Milano-Malpensa in possesso di una somma in valuta superiore a quella dichiarata. Il destinatario propose opposizione dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, che la rigettò.
In appello il trasgressore insistette per l’annullamento del decreto o, in subordine, per l’ammissione al pagamento in misura ridotta. Il Ministero eccepì la tardività della notifica dell’atto di citazione. La Corte d’Appello di Milano respinse l’eccezione e, accogliendo il gravame, revocò il decreto sanzionatorio, compensando le spese: secondo il giudice di merito il termine di centottanta giorni decorreva dalla ricezione del verbale da parte del trasgressore. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 3, e 4, comma 6, d.lgs. n. 195/2008, degli artt. 152 cod. proc. civ. e 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Il Ministero sostiene che il termine di sette giorni per la trasmissione del verbale è ordinatorio, che l’unico termine perentorio è quello di centottanta giorni per l’adozione dell’ingiunzione e che la data di ricezione è attestata dal protocollo informatico, atto pubblico fidefacente.
La Corte ritiene il motivo fondato. L’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 195/2008 fissa il termine perentorio di centottanta giorni «dalla data in cui riceve i verbali di contestazione»; l’art. 4, comma 6, del medesimo decreto prevede che i verbali siano trasmessi al Ministero entro sette giorni dalla contestazione. Il Collegio richiama la Sez. II n. 14236 del 2025, secondo cui il termine perentorio decorre soltanto dal giorno della trasmissione dei verbali, giacché, in presenza di un termine perentorio, il momento iniziale dell’attività sanzionatoria deve agganciarsi a un momento procedimentale certo, interno all’amministrazione.
Richiama altresì la Sez. II n. 9521 del 2018, confermata da Cass. Sez. VI-2 n. 16204 del 2020, per la quale il giorno di avvenuta trasmissione è quello risultante dal registro del protocollo informatico, che, in quanto atto pubblico di rilevanza esterna, fa fede fino a querela di falso della data di ricezione dei verbali.
Applicando tali principi, il termine perentorio scadeva il 18/8/2013, calcolando i centottanta giorni dalla ricezione del verbale da parte del Ministero, avvenuta il 20/2/2013, e non dalla contestazione del 2/12/2012. Il decreto, emesso il 12/7/2013, era dunque tempestivo. Ha quindi errato la Corte d’Appello nel far decorrere il termine dalla ricezione del verbale da parte del trasgressore.
Il secondo motivo, relativo alla nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., resta assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che si uniformerà ai due principi richiamati e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.