Appello tributario: specificità delle censure e carattere devolutivo pieno (Cass. civ. Sez. V n. 14527 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello del contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario comporta che il gravame non sia limitato al controllo di vizi specifici, ma sia rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. Il requisito della specificità non può essere inteso nel senso che l’appellante debba ricercare nuovi argomenti giuridici, quasi che gli sia precluso sottoporre al giudice del gravame quelli già respinti dal primo giudice. La declaratoria di inammissibilità fondata sulla pretesa natura meramente ripetitiva dell’atto di appello è dunque illegittima.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, sul presupposto che l’atto di gravame fosse una pedissequa riproposizione del ricorso introduttivo.

Il giudizio riguardava l’impugnazione di due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013 e 2014, con i quali si contestava il valore di un terreno edificabile, che il contribuente assumeva calcolato senza tener conto dei vincoli idrogeologici. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, difendendosi in proprio, mentre l’amministrazione intimata non ha depositato controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza di appello per aver pronunciato l’inammissibilità del gravame ritenendo carente la parte volitiva e insufficiente quella argomentativa, sulla scorta dell’orientamento delle Sezioni Unite n. 27199 del 2017, che ha accentuato il carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.

La Corte ritiene il ricorso fondato. Richiamando un consolidato indirizzo (Cass. n. 32838 del 2018), osserva che nel contenzioso tributario la riproposizione delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, assolve l’onere di specificità imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello tributario, non limitato al controllo di vizi specifici ma volto al riesame della causa nel merito.

Il collegio richiama inoltre Cass. n. 1200 del 2016 e, per identica statuizione riferita all’appello dell’amministrazione, Cass. n. 24641 del 2018, ove si precisa che l’art. 53 citato è norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., nonché Cass. n. 7369 del 2017.

Il principio è giudicato particolarmente aderente al caso concreto: il requisito della specificità dell’appello non può essere inteso nel senso che l’appellante debba ricercare nuovi argomenti giuridici, quasi che gli fosse precluso sottoporre all’esame del giudice del gravame quelli già respinti dal primo giudice.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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