Fallimento della parte creditrice e improcedibilità del giudizio arbitrale (Cass. civ. Sez. II n. 13604 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio arbitrale promosso in forza di clausola compromissoria accessoria a un contratto di appalto diviene improcedibile al sopravvenire del fallimento della parte debitrice, per l’esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale. Il medesimo principio non opera quando il fallimento colpisca la parte creditrice, non sussistendo alcuna regola di attrazione in sede concorsuale dell’accertamento dell’attivo. Ne consegue che non è nullo il lodo emesso prima della scadenza del termine assegnato al curatore per il subentro nel contratto, ove non ricorrano i presupposti dell’improcedibilità. In tema di impugnazione del lodo, il difetto di motivazione è ravvisabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia inidonea a individuarne la ratio; la contraddittorietà ricorre solo se rende impossibile ricostruire il percorso logico della decisione.
Il Fatto
Una società committente conveniva davanti alla Corte d’appello il fallimento della società appaltatrice, impugnando il lodo arbitrale che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per suo inadempimento e l’aveva condannata al pagamento del corrispettivo residuo e al risarcimento dei danni.
La Corte d’appello rigettava l’impugnazione. Riteneva applicabile l’art. 83-bis L.F., con rinvio all’art. 81 L.F., perché al momento della pronuncia del lodo non era ancora scaduto il termine per l’opzione di subentro del curatore nel contratto; escludeva la violazione dell’art. 24 L.F. e, nel merito, l’inammissibilità dei vizi di motivazione e di contraddittorietà. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 5694 del 2023: il giudizio arbitrale promosso per l’accertamento di un credito dipendente da appalto diviene improcedibile al sopravvenire della liquidazione coatta — e lo stesso vale per il fallimento — della parte debitrice, stante l’esclusività dell’accertamento del passivo in sede concorsuale. Tale principio, però, non si estende all’ipotesi in cui il fallimento colpisca la parte creditrice, perché non esiste una regola di attrazione in sede concorsuale dell’accertamento dell’attivo (richiamata Cass. Sez. Un. n. 21499 del 2004).
Quanto alla pretesa nullità del lodo pronunciato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato dall’art. 81 L.F., la Corte chiarisce che il principio delle Sezioni Unite vale solo se il lodo avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per il fallimento della parte debitrice. Nella specie il lodo non aveva accertato alcun credito della ricorrente verso la società poi fallita, sicché la questione non si poneva in concreto.
La Corte esclude poi la violazione dell’art. 816-sexies cod. proc. civ., che prevede misure a garanzia del contraddittorio per la parte colpita dall’evento: era dunque solo il fallimento che avrebbe potuto dolersene, mentre la ricorrente non indica quale specifico pregiudizio difensivo abbia subito (richiamata Cass. Sez. I n. 18600 del 2020).
Sui motivi dal secondo al quinto, la Corte ricorda la struttura bifasica del giudizio di impugnazione del lodo: la fase rescindente, volta all’accertamento delle nullità, e la fase rescissoria. Esclusa ogni nullità dalla Corte d’appello, il sindacato di legittimità resta limitato ai vizi della pronuncia che ha negato l’annullamento, non potendosi procedere a una rivalutazione dei fatti né a un controllo di adeguatezza dell’iter argomentativo degli arbitri.
Il secondo motivo è inammissibile, perché prospetta in realtà un errato esame dei presupposti di fatto della diffida ad adempiere. Sono inammissibili anche il terzo e, in parte, il quinto motivo, formulati ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il quarto motivo e il quinto, quanto alla dedotta nullità ex art. 829, primo comma, n. 5 e n. 11, cod. proc. civ., sono infondati. Il difetto di motivazione rileva solo se la motivazione manchi del tutto o sia inidonea a individuarne la ratio; la contraddittorietà sussiste solo se le affermazioni contraddittorie rendono impossibile ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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