Giudizio di rinvio e poteri del giudice su vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 13388 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I poteri del giudice di rinvio variano secondo la ragione dell’annullamento. Se la sentenza è cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice è tenuto soltanto a uniformarsi al principio di diritto enunciato, senza poter modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti. Se la cassazione è disposta per vizi di motivazione su punti decisivi, il giudice può valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi. Quando la cassazione è pronunciata per entrambe le ragioni, la potestas iudicandi del giudice di rinvio si estrinseca nell’applicazione del principio di diritto e comporta la valutazione ex novo dei fatti acquisiti e di altri fatti, nei limiti delle direttive impartite dalla Corte. La valutazione delle prove costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale accolse la domanda del ricorrente volta a ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione di un immobile. La decisione fu parzialmente riformata in appello. Su ricorso della società, la Corte di cassazione annullò la pronuncia per vizio di motivazione sull’accoglimento della domanda, limitatamente al tratto di terreno compreso tra un parcheggio e un ristorante.
Riassunto il giudizio, la Corte d’appello in sede di rinvio rigettò definitivamente la domanda di usucapione, rilevando che il ricorrente non aveva svolto sul terreno attività idonee e che i fatti riferiti dai testimoni erano collocati in un arco di tempo insufficiente. Contro tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto considerare accertati i presupposti dell’usucapione ritenuti sussistenti dalla prima sentenza d’appello. La Corte lo ha respinto: la sentenza di annullamento limitava la cassazione all’area e non all’intero immobile, prendendo atto del rigetto della domanda quanto al piazzale e alle strade e investendo soltanto gli spazi destinati a prato inglese.
Gli altri motivi, esaminati congiuntamente perché attingono l’impostazione motivazionale della sentenza impugnata, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ricostruito i diversi poteri del giudice di rinvio secondo il tipo di annullamento, richiamando il precedente Sez. 3, n. 17240 del 15 giugno 2023. Nel caso concreto, trattandosi di rinvio per vizio di motivazione, il giudice poteva valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi.
Le doglianze si risolvono, per la Corte, in una critica alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6 Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o si fondi su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata.
La Corte ha poi ribadito che la valutazione delle prove, anche se si tratti di presunzioni, è riservata al giudice di merito, le cui conclusioni sulla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione. Per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, non essendo ammissibile la censura che contesti il diverso peso attribuito agli elementi probatori.
Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, e ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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