Recupero dazi tonno: buona fede importatore e valore probatorio dei rapporti OLAF (Cass. civ. Sez. V n. 9088 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di dazi doganali, l’esimente della buona fede dell’importatore, richiesta dall’art. 220, par. 2, lett. b), cod. dog. com. ai fini dell’esenzione dalla contabilizzazione a posteriori, non ha valenza esimente in re ipsa: opera solo se riconducibile ad una delle situazioni fattuali previste dalla normativa comunitaria, tra cui l’errore incolpevole, che deve essere imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali e non a dichiarazioni inesatte dell’operatore o di altri soggetti. Il rapporto finale redatto dall’OLAF ha piena rilevanza probatoria, essendo equipollente alle relazioni amministrative degli ispettori dello Stato membro. Grava sull’importatore, che voglia fruire dell’esenzione, la prova cumulativa di tutti i presupposti dell’esimente, mentre all’autorità doganale incombe solo l’onere di allegare e dimostrare l’irregolarità delle certificazioni presentate.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava, con distinti ricorsi, tre atti impositivi relativi agli anni 2005-2008, emessi dall’Agenzia delle Dogane in funzione recuperatoria di dazi su partite di tonno provenienti da imprese colombiane. Secondo l’Amministrazione, tali prodotti non rientravano nel campo applicativo delle preferenze tariffarie generalizzate concesse dall’Unione Europea ai paesi in via di sviluppo.

Dopo la riunione dei ricorsi e il rigetto in primo grado, la CTR dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello della contribuente. La Cassazione, con ordinanza di rinvio, cassava parzialmente la decisione, ritenendo non adeguatamente valutati i principi sul valore probatorio dei rapporti OLAF e sull’applicabilità della clausola esimente. Riassunto il giudizio, la CTR rigettava l’appello; avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il tema del sindacato di legittimità sulla motivazione. Richiamando Cass. n. 7090 del 2022 e Cass. n. 22598 del 2018, ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il controllo resta circoscritto al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., non essendo più ammissibili censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. Il giudice di rinvio ha invece fornito ampia motivazione sulla consapevolezza della ricorrente circa l’insussistenza dei presupposti per il trattamento preferenziale.

Il fulcro è la valutazione della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ., riferita all’attività professionale di importatore. La CTR ha escluso la buona fede valorizzando le risultanze del rapporto OLAF, che aveva accertato la non conformità dei quantitativi alle regole dell’origine, nonché la circostanza che alla ricorrente fosse stata fornita copia della documentazione di acquisto della materia prima e di vendita del prodotto finito all’interno del gruppo d’imprese.

Quanto ai motivi sulla violazione delle norme in materia di presunzioni, la Corte richiama Cass. n. 3541 del 2020 e Cass. n. 10973 del 2017, ricordando che la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solo nelle ipotesi di vizio di sussunzione. Nel caso concreto la CTR ha correttamente valorizzato il rapporto OLAF, posto nel solco della pronuncia di rinvio e del formante nomofilattico (Cass. n. 2139 del 2020; Cass. n. 12385 del 2021).

Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, i giudici ne escludono i presupposti, essendo la motivazione allineata all’interpretazione dell’art. 220 cod. dog. com. perorata dalla giurisprudenza europea. Richiamando Corte di Giustizia, Mecanarte, C-348/89, Agrover, C-1/06 e Veloserviss, C-427/14, la Corte ribadisce che solo gli errori imputabili a un comportamento attivo delle autorità competenti legittimano l’affidamento dell’importatore, restando esclusi i comportamenti scorretti dei fornitori, rientranti nel rischio d’impresa. I motivi sulla nullità della sentenza e sull’omesso esame di fatti decisivi sono dichiarati inammissibili, mirando a una rivisitazione del merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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