Detrazione IVA e onere probatorio dell’inerenza dei costi in caso di contabilità irregolare (Cass. civ. Sez. 5 n. 72 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA, l’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e la violazione di obblighi di natura formale e dichiarativa non determinano, di per sé, la perdita del diritto alla detrazione, purché il contribuente dimostri la sussistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa unionale ricollega l’insorgenza del diritto medesimo. L’onere di provare l’effettiva esistenza di tali condizioni sostanziali — ivi inclusa l’inerenza dei beni e servizi acquisiti all’attività economica — grava sul contribuente ogni qualvolta l’Amministrazione finanziaria contesti la regolarità della contabilità e ponga in dubbio la riferibilità dei costi all’attività d’impresa. La mera allegazione di violazioni formali non è sufficiente a fondare il diritto alla detrazione, né vale a invertire il riparto degli oneri probatori di cui all’art. 2697 cod. civ..
Il Fatto
La curatela fallimentare di una società impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva rideterminato induttivamente, per l’anno d’imposta 2006, gli imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, stante l’omessa presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2006-2007, l’omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie e l’omessa registrazione delle fatture. La CTP rigettava il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva parzialmente il gravame, riconoscendo la detraibilità dell’IVA sulle fatture passive e la compensazione del credito d’imposta, ritenendo che le violazioni contestate avessero natura meramente formale e che l’onere di provare la non inerenza dei costi gravasse sull’Ufficio, ai sensi dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione al riparto dell’onere probatorio. Il giudice di merito aveva erroneamente applicato una disposizione — l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 — entrata in vigore successivamente alla fattispecie concreta e, comunque, aveva gravato l’Amministrazione dell’onere di dimostrare la mancata inerenza dei costi, laddove tale onere incombe sul contribuente, che è tenuto a provare i presupposti della deducibilità e della detraibilità, ivi compresa l’inerenza all’attività d’impresa.
La Corte ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità, secondo cui la violazione di obblighi formali non legittima l’esclusione del diritto alla detrazione qualora risultino osservati tutti gli obblighi sostanziali, sempre che la violazione non implichi un rischio di perdite di entrate fiscali o non sottenda operazioni fraudolente o abusive. Il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione va individuato nella duplice condizione che l’imposta sia stata adempiuta o sia divenuta esigibile e che i beni o servizi acquisiti siano destinati a operazioni soggette a imposta. Ne consegue che l’onere di provare l’inerenza dei costi grava sul contribuente ogni qualvolta essa venga posta in dubbio dall’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie, la contabilità IVA era pacificamente irregolare e il giudice di secondo grado avrebbe dovuto verificare se la curatela avesse fornito adeguata prova delle condizioni sostanziali del diritto alla detrazione e dell’inerenza delle operazioni passive, non potendosi limitare a valorizzare la natura formale delle violazioni contestate. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, assorbendo il secondo motivo concernente la nullità della motivazione per contraddittorietà, reputandolo assorbito dall’accoglimento del primo.
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Nota della Redazione
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