Falsità materiale in certificati per alterazione temporanea di targa e applicazione dell’attenuante della riparazione del danno (Cass. pen. n. 36532/2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante l’applicazione di nastro adesivo, anche se l’alterazione è temporanea. La circostanza attenuante della riparazione del danno di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., in caso di continuazione, va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato, con effetti limitati al reato per il quale la condotta riparatoria sia intervenuta.
Il Fatto
Un imputato è stato condannato in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, per i reati di rapina pluriaggravata (commessa con armi e travisamento), falsità materiale in certificati (per avere modificato con nastro adesivo la targa di un’autovettura) e porto di strumenti atti a offendere. La Corte d’appello di Lecce, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. (riparazione del danno) e dichiaratala equivalente alle aggravanti della rapina, ha rideterminato la pena.
Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che l’alterazione temporanea della targa non integra il reato di falsità materiale e che l’attenuante della riparazione del danno dovrebbe applicarsi a tutti i reati unificati dal vincolo della continuazione, non solo al reato più grave.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Sul primo motivo, ha richiamato l’orientamento consolidato (Sez. 5, n. 27599/2025; Sez. 5, n. 20799/2018) secondo cui la modifica dei dati identificativi della targa mediante nastro adesivo integra il reato di falsità materiale, distinto dall’illecito amministrativo di cui all’art. 100, comma 12, C.d.S. (che sanziona la circolazione con targa contraffatta quando non si sia autori della contraffazione). La Corte ha chiarito che il reato tutela la fede pubblica e la funzione certificativa della targa, mentre l’illecito amministrativo tutela la funzione di identificazione del veicolo in circolazione. Ha escluso la rilevanza della transitorietà dell’alterazione, essendo essa perdurata per tutto il tempo necessario alla commissione della rapina.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Chiodi (Sez. U, n. 3286/2009), secondo cui l’attenuante della riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato dal vincolo della continuazione. Ha precisato che, qualora la condotta riparatoria sia intervenuta soltanto in riferimento a taluno dei reati, gli effetti dell’attenuante si producono sulla pena base del reato più grave e sugli aumenti di pena dei reati-satellite. Nel caso di specie, la riparazione era intervenuta solo per il reato di rapina, sicché correttamente la Corte d’appello aveva applicato l’attenuante esclusivamente a tale reato.
Implicazioni Pratiche
- Natura della condotta di alterazione della targa: L’avvocato deve distinguere tra l’illecito amministrativo (art. 100, comma 12, C.d.S.) per la circolazione con targa contraffatta non propria, e il reato di falsità materiale (artt. 477-482 cod. pen.) quando l’agente è l’autore della contraffazione o alterazione, anche se temporanea, dei dati identificativi della targa, essendo quest’ultima un certificato amministrativo.
- Irrilevanza della transitorietà dell’alterazione: L’eccezione difensiva sulla breve durata dell’alterazione non è decisiva, poiché il reato è integrato anche se l’alterazione perduri solo per il tempo necessario a eludere l’identificazione del veicolo; la difesa deve concentrarsi sulla prova dell’assenza di una modificazione apprezzabilmente durevole, che nella giurisprudenza è valutata caso per caso.
- Applicazione dell’attenuante della riparazione del danno in continuazione: L’avvocato deve verificare se la condotta riparatoria (risarcimento del danno, restituzione) sia intervenuta in relazione a ciascun reato unificato dal vincolo della continuazione, poiché gli effetti dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. si producono solo per il reato specificamente riparato, e non si estendono automaticamente agli altri reati-satellite.
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