Nullità della notifica all’imputato assente in appello per inesistenza del domicilio eletto (Cass. pen. n. 35873/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo in assenza dell’imputato, la notificazione dell’atto di citazione per il giudizio di appello effettuata al difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è affetta da nullità assoluta, ove il domicilio originariamente eletto presso il difensore fiduciario sia divenuto inesistente per causa non riconducibile alla volontà dell’imputato (quale la cancellazione del difensore dall’albo professionale). In tal caso, la notifica deve essere eseguita nelle forme previste dagli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., non potendosi procedere alla consegna di copia al difensore d’ufficio, inidonea a garantire la reale ed effettiva conoscenza del processo all’imputato.
Il Fatto
Un imputato, dichiarato assente in primo grado e successivamente condannato per il reato di tentato furto, ha proposto appello. La Corte d’appello di Genova ha confermato la condanna, ritenuta la recidiva qualificata, nonostante l’imputato non avesse avuto effettiva conoscenza del giudizio di secondo grado.
Nel corso del procedimento di appello, la notifica del decreto di citazione all’imputato è stata dapprima tentata presso il domicilio eletto in primo grado presso il difensore fiduciario (risultato cancellato dall’albo professionale), poi presso una comunità di recupero (irreperibile), e infine disposta al difensore nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo. Ha preliminarmente accertato che il processo era pendente prima della novella di cui al d.lgs. n. 150/2022 (essendo l’imputato stato dichiarato assente il 12/02/2018), con conseguente applicazione della disciplina previgente in materia di assenza.
La Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui, qualora l’imputato abbia eletto domicilio presso il difensore e tale domicilio diventi inesistente (per cancellazione del difensore dall’albo), la notifica deve essere eseguita nelle forme ordinarie di cui agli artt. 157 e 159 c.p.p. (consegna a mani proprie o mediante ricerche), e non mediante consegna al difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, c.p.p. Ha richiamato le Sezioni Unite (El Karti, n. 42603/2023), secondo cui la notifica al difensore d’ufficio, in assenza di accettazione della domiciliazione, è radicalmente inidonea a garantire la conoscenza effettiva del processo.
La Corte ha ritenuto che il principio si applichi anche al caso di cancellazione del difensore fiduciario dall’albo, che configura un’ipotesi di domicilio inesistente per causa non imputabile all’imputato. La notifica eseguita al difensore d’ufficio è affetta da nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., poiché ha precluso all’imputato la possibilità di partecipare al giudizio di appello e di esercitare il diritto di difesa.
Implicazioni Pratiche
- Verifica della regolarità della notifica: L’avvocato deve verificare che la notifica degli atti processuali, soprattutto in caso di processo in assenza, sia stata eseguita correttamente, e in particolare che, in caso di inesistenza del domicilio eletto (per cancellazione dall’albo o per rifiuto del difensore), il giudice abbia disposto le ricerche ai sensi dell’art. 159 c.p.p. e non si sia limitato alla notifica al difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, c.p.p.
- Eccezione di nullità assoluta: La notifica al difensore d’ufficio effettuata in violazione delle regole sulla domiciliazione è affetta da nullità assoluta (art. 179 c.p.p.), rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, e non è sanabile. L’avvocato deve eccepirla tempestivamente, anche in sede di ricorso per cassazione.
- Disciplina transitoria applicabile: Per i processi in cui l’imputato è stato dichiarato assente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (10 ottobre 2022), continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia di assenza e di notificazioni. L’avvocato deve quindi verificare la data della dichiarazione di assenza per individuare la normativa applicabile.
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Nota della Redazione
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