Fascicolo di parte smarrito in appello: obbligo di verifica prima di decidere (Cass. civ. Sez. I n. 12135 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che, nel decidere, rilevi l’assenza del fascicolo di parte di primo grado non può limitarsi a constatare la carenza documentale e a decidere allo stato degli atti. Egli deve previamente verificare se esista l’annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo, ovvero se lo stesso risulti ritualmente depositato e non ritirato. La sola ipotesi di smarrimento involontario, attestata dalla cancelleria, impone di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti. Solo il positivo riscontro dell’annotazione di ritiro abilita il giudice a decidere la controversia allo stato degli atti. L’omessa verifica integra violazione di legge rilevante in sede di legittimità, poiché il diritto di difesa della parte non tollera che la decisione venga fondata su un’inattività del giudice nella ricostruzione del materiale istruttorio.

Il Fatto

Un consorzio di ricerca convenne in giudizio il Ministero competente e la banca delegata per ottenere il pagamento del residuo del finanziamento di un progetto di ricerca, pari a una somma per i costi del personale dipendente di una società consorziata e distaccato presso il consorzio. Domanda respinta in primo grado con una prima decisione, confermata dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 6808/2021.

I giudici d’appello rilevarono l’assenza del fascicolo di parte dell’appellante di primo grado e, in mancanza del capitolato tecnico e della documentazione richiamata, esaminarono solo i pochi atti presenti nel fascicolo di appello, concludendo che i distacchi non risultavano pertinenti al progetto finanziato. Il consorzio ricorre in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce un quadro giurisprudenziale articolato. Le Sezioni Unite n. 4835/2023 hanno affermato che il documento già prodotto in primo grado, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto, può essere sottoposto all’attenzione del giudice mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c., ovvero il giudice può porre a fondamento della decisione il documento apprezzandone il contenuto trascritto nella sentenza impugnata.

La Corte richiama poi l’orientamento secondo cui la mancata restituzione del fascicolo in violazione dei doveri di lealtà dell’art. 88 c.p.c. giustifica l’onere, a carico della parte che chiede il ritiro, di depositare copia dei documenti in esso inseriti (Sezioni Unite n. 28498/2005). E il principio secondo cui la parte rimasta inerte, pur disponendo del mezzo dell’art. 76 disp. att. c.p.c., deve considerarsi soccombente in virtù del principio actore non probante, reus absolvitur (n. 3033/2013).

Questi principi non si applicano quando l’indisponibilità deriva da smarrimento del fascicolo attestato dalla cancelleria. In tal caso il giudice è tenuto a disporne la ricerca o la ricostruzione, e la relativa omissione può configurare vizio di motivazione (n. 6521/1997). La parte che censuri tale vizio ha però l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e di dimostrarne la rilevanza per una decisione diversa (n. 18237/2008, n. 12369/2014, n. 21571/2020, n. 26116/2021).

Ulteriormente diversa è l’ipotesi, ricorrente nella specie, in cui manchi l’intero fascicolo di parte di primo grado. In tal caso il giudice, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie, non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo, ma ha il dovere di decidere allo stato degli atti (n. 10741/2015, n. 2264/2022, n. 3531/2025). Deve però essere data alla parte la possibilità di fornire prova del tempestivo deposito del fascicolo.

La Corte sottolinea che, nella specie, si discute di allegazioni cartacee e che il giudizio era stato più volte rinviato e rimesso sul ruolo. Il giudice d’appello, prima di pronunciare nel merito, avrebbe dovuto verificare l’esistenza dell’annotazione di ritiro o del regolare deposito. Solo il positivo riscontro avrebbe abilitato la decisione allo stato degli atti. Il mancato esame del capitolato tecnico ha inciso sul rigetto del gravame. Cassazione, assorbiti gli altri motivi, cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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