Mobilità volontaria sanitaria subordinata all’assenso dell’azienda di appartenenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12134 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mobilità volontaria del personale del servizio sanitario nazionale, disciplinata dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, integra una fattispecie di cessione del contratto e richiede il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021. La scelta di consentire o negare la mobilità in uscita spetta al datore di lavoro pubblico e resta insindacabile nel merito, non essendo configurabile un diritto soggettivo del dipendente al trasferimento né un obbligo datoriale di accoglimento. Il diniego deve tuttavia essere motivato nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza propri degli atti civilistici, con conseguente tutela risarcitoria in caso di violazione; l’obbligo motivazionale è assolto con il richiamo alla carenza di personale, spettando al lavoratore che ne contesti la contrarietà al vero dimostrare i propri assunti. La chiamata in causa dell’ente di destinazione integra ipotesi di litisconsorzio necessario, ma la soccombenza si misura sulla decisione finale e grava sulla parte la cui azione ha reso necessaria la partecipazione dei litisconsorti.
Il Fatto
Una infermiera in servizio presso un presidio ospedaliero di un’azienda sanitaria locale proponeva domanda di mobilità volontaria verso una diversa azienda sanitaria. L’ente di appartenenza non riscontrava una prima istanza e negava espressamente una seconda richiesta, addossando il rifiuto alla carenza di personale presso la struttura di provenienza.
La lavoratrice agiva quindi in giudizio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del diniego, il riconoscimento del diritto al trasferimento e il risarcimento del danno per perdita di chance. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d’Appello confermava la decisione, rilevando che il consenso dell’amministrazione di appartenenza costituiva condizione della mobilità e che la motivazione addotta dall’azienda era coerente con le esigenze di servizio. La lavoratrice ricorreva dunque per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, riguardanti il diniego di mobilità. Rileva anzitutto che l’impostazione dei giudici di merito è corretta: la mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 realizza una cessione del contratto, come affermato in precedenti pronunce, e si attua mediante atti datoriali di natura gestionale soggetti alla disciplina civilistica.
Il testo dell’art. 30 cit., pur non richiamando più espressamente la cessione del contratto dopo le modifiche del d.l. n. 90 del 2014, continua a esigere il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, mantenendo l’assetto negoziale trilatero. Tale necessità permane per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale anche dopo le modifiche del 2021, che hanno delimitato in via generale i casi di assenso dell’ente di provenienza.
Ne deriva che la scelta di procedere o meno alla mobilità in uscita spetta al datore di lavoro ed è insindacabile nel merito. È inconferente il richiamo al costo, poiché il consenso non può essere imposto quando il dipendente è necessario per assicurare il servizio pubblico, né giova l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che indica la mobilità come strumento di ottimale distribuzione delle risorse ma non la impone a prescindere dai poteri datoriali di valutazione.
La Corte precisa poi che il datore di lavoro pubblico, nel valutare l’istanza, è tenuto a motivare il diniego secondo buona fede e correttezza. Il richiamo alla carenza di personale soddisfa tale obbligo, incentrandolo su un dato coerente con le valutazioni datoriali. Spetta al lavoratore che ne contesti la contrarietà al vero fornire la prova contraria, con conseguente esclusione della violazione dell’art. 2697 c.c. Le censure sulla consistenza dell’organico e sulla gestione aziendale si risolvono in sollecitazioni a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibili in sede di legittimità.
Quanto al motivo risarcitorio, la Corte lo ritiene sovrapponibile al secondo e parimenti inammissibile per genericità. Il motivo sulla temerarietà della resistenza in giudizio resta assorbito dal rigetto delle censure sulla responsabilità sostanziale. Il quinto motivo, concernente le spese verso l’ente di destinazione, è infine dichiarato infondato: la chiamata in causa integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ma la soccombenza grava sulla parte la cui azione ha reso necessaria la partecipazione dei litisconsorti, compreso quello che ante causam nulla opponeva alla pretesa. Il ricorso è rigettato integralmente.
Nota della Redazione
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