Determinazione delle spese di lite nel giudizio di risoluzione del contratto preliminare (Cass. civ. Sez. 2 n. 3244 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
A norma dell’art. 12 cod. proc. civ., il valore delle cause relative alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto che è in contestazione, dovendosi avere riguardo all’intero rapporto dedotto in giudizio e non al solo importo della condanna restitutoria. Ne consegue che, nel giudizio di appello avente ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, è determinato dal prezzo pattuito nel preliminare, non dall’ammontare della somma oggetto di condanna. Il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, di cui al d.m. n. 55/2014, spetta anche quando sia stata svolta la sola attività di trattazione, essendo tale fase in ogni caso ineludibile.
Il Fatto
La società promissaria acquirente di un complesso immobiliare conveniva in giudizio la promittente venditrice per sentir dichiarare l’inadempimento di quest’ultima al contratto preliminare, stipulato per il prezzo di euro 3.500.000,00, con conseguente risoluzione di diritto del contratto e risarcimento del danno. La società convenuta spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo a sua volta la risoluzione del preliminare per inadempimento dell’attrice, la restituzione delle somme versate a titolo di caparra e il risarcimento del danno per la mancata rivendita a terzi del compendio. Il Tribunale rigettava la domanda principale e accoglieva parzialmente la riconvenzionale, pronunciando la risoluzione del preliminare per inadempimento della promittente venditrice. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la società venditrice tenuta a restituire la caparra confirmatoria, confermando nel resto la sentenza di primo grado, e condannava la stessa al rimborso delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso principale concernente la liquidazione delle spese di lite da parte del giudice d’appello. Con riferimento alla mancata attribuzione dei compensi per la fase istruttoria, la Suprema Corte ha rilevato come la stessa sentenza impugnata desse atto dell’ordinanza con cui la Corte territoriale aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio. Tale circostanza è sufficiente ad escludere la mancanza di attività istruttoria nel grado, atteso che il parametro tabellare di cui al d.m. n. 55/2014 è riferito alla fase istruttoria e/o di trattazione, il cui importo è spettante anche per la sola fase della trattazione, in ogni caso ineludibile.
Quanto al valore della causa, la Corte ha richiamato il principio per cui, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. civ., il valore delle cause relative alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto che è in contestazione. Nel caso di specie, essendo stata devoluta alla cognizione del giudice di appello la questione relativa alla risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare per gli inadempimenti che le parti reciprocamente si imputavano, lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese doveva essere determinato in base all’intero prezzo pattuito nel preliminare, pari a euro 3.500.000,00, e non già in base al solo importo della condanna restitutoria. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in parte qua, con rinvio al giudice per la corretta determinazione delle spese del grado di appello.
Sono stati invece rigettati gli altri motivi del ricorso principale e l’intero ricorso incidentale, concernenti rispettivamente l’omesso esame di una lettera di un’agenzia immobiliare, la motivazione apparente, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in tema di prova del danno, la qualificazione come essenziale del termine per la consegna dei documenti e l’omessa pronuncia sulla risoluzione di diritto del contratto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 12 c.p.c. – Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove