Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 ritardi normativi e concentrazione scadenze PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 44 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione dei fondi del PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, è volto a valutare economicità, efficienza ed efficacia dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse. Nell’attuazione del sub-investimento M6C2 1.3.1 sul Fascicolo Sanitario Elettronico, l’Ecosistema Dati Sanitari costituisce il presupposto tecnico per il passaggio del FSE da mero archivio documentale a infrastruttura interoperabile. Il ritardo nell’adozione dei decreti attuativi previsti dall’art. 12 d.l. n. 179/2012 incide direttamente sull’avanzamento tecnologico e sulla spesa, contraendo le risorse erogabili. Il progressivo slittamento delle iniziative rischia di concentrare la definizione degli interventi a ridosso delle scadenze europee, esaurendo i margini per far fronte a eventuali contrattempi tecnici. La Sezione raccomanda di intensificare le attività preordinate all’adozione dei decreti sull’interoperabilità e sull’EDS e di rafforzare l’approccio sinergico tra piano normativo e piano infrastrutturale.

Il Fatto

Nell’ambito della programmazione dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, la Sezione ha esaminato l’intervento attuativo del PNRR relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico, già oggetto di un primo rapporto approvato con la deliberazione n. 59/2023/G. Il rapporto in esame costituisce l’attualizzazione al 31 dicembre 2023 di quella verifica.

Il sub-investimento M6C2 1.3.1, dotato di risorse pari a € 1.379.990.000, si articola in tre linee: la realizzazione del Repository centrale e dell’EDS, il supporto all’adozione del FSE a livello regionale e locale, e lo sviluppo infrastrutturale della tessera sanitaria elettronica. Titolare dell’intervento è il Ministero della salute, con il coinvolgimento del Dipartimento per la trasformazione digitale e di AGENAS.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro organizzativo. Il Ministero ha costituito l’Unità di Missione ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 77/2021; per la realizzazione dell’EDS la titolarità del trattamento è del Ministero della salute, la gestione operativa è affidata all’AGENAS e la realizzazione è curata d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, avvalendosi di SOGEI.

Il punto centrale del rilievo riguarda l’assetto normativo. La Sezione osserva che l’Ecosistema Dati Sanitari deve essere disciplinato con decreto ministeriale adottato di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e dell’economia, acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Sul punto, il Garante aveva espresso parere non positivo nell’agosto 2022 sullo schema relativo all’EDS, imponendo una interlocuzione successiva. Il D.M. 7 settembre 2023 ha invece definito il FSE 2.0.

Da qui discende la conseguenza finanziaria: la mancata approvazione del decreto sull’EDS ha determinato una contrazione della spesa rispetto alle previsioni originarie. La Sezione rileva che la pianificazione iniziale collocava la disponibilità dell’EDS già nei primi mesi del 2023, termine non rispettato. L’Amministrazione ritiene i ritardi ancora riassorbibili e ha segnalato un disallineamento tra spesa effettiva e spesa rendicontata sulla piattaforma ReGiS.

Nelle conclusioni, la Sezione sottolinea che la particolare sensibilità dei dati sanitari giustifica la cautela nella disciplina dell’accesso e della condivisione delle informazioni. Raccomanda pertanto di intensificare le attività preordinate all’adozione dei decreti sull’interoperabilità e sull’EDS, di procedere con le campagne informative e di assicurare il costante aggiornamento su ReGiS. Il rischio evidenziato è che lo spostamento in avanti delle iniziative concentri la definizione delle linee di intervento a ridosso dei target europei, esaurendo ogni margine residuo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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