Inammissibile il parere sulla ripetibilità delle spese legali del contenzioso elettorale (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 282 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nel rendere la funzione consultiva ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, devono verificare preliminarmente i requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva dell’istanza. La richiesta di parere è inammissibile, sotto il profilo oggettivo, quando il quesito, pur formulato in termini generali e astratti, attenga a diritti soggettivi patrimoniali e all’applicazione di norme di diritto civile e processuale, difettando i caratteri di specializzazione funzionale che giustificano l’attribuzione della funzione consultiva. È inoltre inammissibile il quesito che interferisca con l’attività giurisdizionale già espletata da altro plesso della stessa Corte dei conti, non potendo la funzione consultiva interferire o sovrapporsi a quella degli organi giudiziari.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha inoltrato, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito riguardava il contenzioso elettorale: in caso di accoglimento del ricorso da parte del giudice amministrativo con annullamento delle elezioni comunali e nomina di un commissario prefettizio, si chiedeva se le spese legali e processuali sostenute dal Comune per resistere in giudizio dovessero restare a carico dell’amministrazione resistente oppure essere poste a carico degli amministratori estromessi, e se fosse ipotizzabile un’azione di recupero nei loro confronti.

La richiesta è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, che l’ha esaminata nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha innanzitutto richiamato l’obbligo di verificare i requisiti di ammissibilità dell’istanza, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, la richiesta è stata ritenuta ammissibile, provenendo dal Sindaco e per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Il profilo oggettivo ha invece condotto a esito negativo. La Corte ha ricordato che la nozione di contabilità pubblica rilevante per la funzione consultiva, delineata dalle Sezioni Riunite, non può investire qualsiasi attività dell’ente che abbia riflessi finanziario-patrimoniali. Diversamente, le Sezioni regionali diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali, inserendosi nei processi decisionali degli enti e condizionando l’attività amministrativa sottoposta a un controllo che deve restare esterno e neutrale.

La Sezione ha richiamato la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2019/QMIG, secondo cui la funzione consultiva non può espletarsi su quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione da parte della Procura della Corte o di altri organi giudiziari, per evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce giurisdizionali.

Nel caso di specie, il quesito involgeva l’applicazione di norme di diritto civile e processuale e la cognizione di diritti soggettivi patrimoniali, senza che i profili contabili risultassero preminenti. È poi emerso che il Comune era stato oggetto di una pronuncia di annullamento delle operazioni elettorali, poi confermata in appello, con conseguente avvio di un procedimento di responsabilità amministrativo-contabile definito dalla competente Sezione giurisdizionale, che aveva ritenuto responsabili dell’annullamento alcuni soggetti e li aveva condannati a risarcire i danni erariali, comprese le spese legali sostenute dal Comune.

Pertanto, la richiesta di parere, mirando a ottenere indicazioni sulla ripetibilità delle spese legali nei confronti degli amministratori estromessi, attiene a scelte discrezionali di competenza esclusiva dell’amministrazione e, nel caso specifico, interferisce con l’attività giurisdizionale di altro plesso della Corte dei conti. Per tali ragioni la Sezione ha dichiarato la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, disponendo la trasmissione della deliberazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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