Inammissibile l’appello contabile sull’aggravamento delle infermità (Corte dei Conti Sez. I App. n. 201 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., l’appello è consentito per soli motivi di diritto. Il legislatore ha espressamente qualificato come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio o di guerra, nonché quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre quando, dietro la parvenza di una giustificazione, non è dato comprendere le ragioni e l’iter logico seguito dal giudice per pervenire al risultato enunciato.
Il Fatto
L’appellante, in congedo con il grado di appuntato dell’Arma dei Carabinieri, gode di un trattamento di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria vitalizia con decorrenza dal 1° agosto 1997. Egli ha chiesto l’accertamento dell’aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio, con conseguente ascrivibilità sin dal momento della domanda amministrativa e riliquidazione del trattamento pensionistico.
La Commissione medica ospedaliera, nel 2018, aveva espresso parere negativo sull’aggravamento. La consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado aveva confermato tale esito, escludendo differenze significative del quadro psicopatologico. Il Giudice territoriale ha respinto il ricorso. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo la violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti decisori, di cui all’art. 111, comma 6, della Costituzione, e la contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze documentali, oltre all’omessa pronuncia sulle osservazioni del consulente di parte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente la questione dell’ammissibilità dell’appello. L’art. 170, comma 1, c.g.c. stabilisce che nei giudizi pensionistici l’appello è consentito per soli motivi di diritto e qualifica come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni.
Su questa base, l’atto di gravame è dichiarato inammissibile, costituendo l’aggravamento di infermità una questione di fatto non proponibile in sede di impugnazione. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000, che ha delineato i confini tra motivi di diritto e motivi di fatto: i motivi di diritto investono la portata dispositiva di una norma giuridica o il suo ambito applicativo; rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo; il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; le questioni medico-legali relative alla dipendenza, classifica o aggravamento di infermità sono parificate dal legislatore a questioni di fatto.
Il Collegio esclude che nella specie siano ravvisabili le ipotesi della nullità della sentenza o del difetto di motivazione. Secondo la costante giurisprudenza contabile d’appello (Sez. II App. n. 4/2023 e n. 309/2022; Sez. III App. n. 309/2018), il vizio di motivazione integra violazione di legge solo quando si traduca nella mancanza della motivazione o in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.
La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto, ricorre allorché, dietro la parvenza di una giustificazione, la motivazione non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione (Cass. n. 4448/2014; Cass. n. 25702/2020; Sez. I App. n. 283/2023; Sez. III App. n. 310/2022). Nel caso concreto, la sentenza di primo grado ha illustrato analiticamente le ragioni del mancato accoglimento, con ampio richiamo agli atti e agli esiti della consulenza tecnica, assegnata a un collegio medico-legale integrato da uno specialista in psichiatria. Il Giudice territoriale ha inoltre motivato sul mancato accoglimento della richiesta di acquisizione di ulteriore documentazione.
Pertanto, il presunto vizio di contraddittorietà finisce per tradursi nell’esame di questioni di fatto, in tema di aggravamento di infermità, precluso al Giudice di appello. La Corte dichiara l’inammissibilità dell’appello e, in ragione della natura in rito della decisione, dispone la compensazione delle spese di difesa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., nulla disponendo sulle spese di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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