Fattibilità del concordato preventivo e sindacato del giudice sui costi di smaltimento (Cass. civ. Sez. I n. 1393 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di cui all’art. 160, ultimo comma, l.fall. costituisce autonomo requisito di validità della proposta di concordato preventivo e comporta un controllo giudiziale non meramente esteriore, volto ad accertare la sussistenza di ragionevoli probabilità di realizzazione dell’obiettivo minimo di soddisfacimento dei creditori chirografari. Tuttavia, il sindacato del giudice esorbita dai confini tracciati dal legislatore ove il diniego di omologazione si fondi sulla pretesa maggiore attendibilità della stima dei costi resa al commissario giudiziale rispetto a quella prospettata dal debitore, quando quest’ultima sia supportata da specifiche risultanze probatorie di segno diverso e sia stata fatta propria dal ceto creditorio con l’approvazione della proposta. La questione si risolve, in tal caso, in una valutazione di merito rimessa alla discrezionalità dei creditori. Il termine di costituzione fissato dall’art. 180, comma 2, l.fall. non è perentorio, non essendo qualificato come tale dalla legge.

Il Fatto

Una società ha depositato ricorso ex art. 161, comma 6, l.fall. e successivamente una proposta di concordato preventivo liquidatorio, con pagamento del 20% dei crediti chirografari. Il piano prevedeva la liquidazione della massa attiva mobiliare e la liquidazione, a titolo di finanza esterna, dei patrimoni di una società controllante e di altre controllate, per un valore stimato in 4,9 milioni di euro, subordinatamente all’omologazione definitiva.

Dopo l’ammissione alla procedura, il commissario giudiziale ha espresso parere di non fattibilità del piano, per la maggiore quantificazione dei costi di smaltimento dei rifiuti vetrosi. La proposta è stata comunque approvata dai creditori. Alcuni ex dipendenti hanno proposto opposizione ex art. 180, comma 2, l.fall., chiedendo il fallimento. Il tribunale ha dichiarato il fallimento per impossibilità di soddisfazione dei chirografari nella percentuale minima di legge. La Corte d’appello ha rigettato il reclamo della debitrice. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla tardività dell’opposizione, è infondato. La Corte richiama l’art. 152, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. L’art. 180, comma 2, l.fall. non fissa alcun termine perentorio, ma si limita a prevedere la costituzione almeno dieci giorni prima dell’udienza. Va data continuità al principio per cui l’omessa previsione della perentorietà osta alla qualificazione del termine come tale (Cass. 18987/2011).

Il giudice di legittimità esclude che rilevino le diverse disposizioni del Codice della crisi e dell’insolvenza, non applicabili alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore (Cass. Sez. U. 12476/2020). L’art. 48, comma 2, CCI sancisce espressamente la perentorietà del termine, con un assetto procedurale più rigoroso, non in continuità con il regime fallimentare. Nella specie non era applicabile la sospensione feriale, esclusa per i procedimenti relativi alla dichiarazione di fallimento.

Il secondo motivo è inammissibile, per inesatta comprensione della ratio decidendi. La Corte d’appello aveva ricondotto il sindacato del tribunale alla verifica della fattibilità giuridica, per carenza del requisito di cui all’art. 160, ultimo comma, l.fall., inteso come requisito di validità sindacabile già in sede di ammissione. Ferma la non sindacabilità della convenienza economica personale della proposta, rimessa alla discrezionalità di ciascun creditore, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica si è progressivamente dissolta nella giurisprudenza di legittimità.

Il terzo motivo è fondato. Il tribunale aveva assunto come parametro il preventivo di 65 euro per tonnellata, reso al commissario giudiziale, senza motivazione ulteriore rispetto alla sua supposta maggiore attendibilità, rispetto a quello di 20-25 euro per tonnellata prodotto dalla debitrice. La Corte rileva che la corte territoriale ha dato atto sia della produzione di due preventivi notevolmente inferiori, sia dell’interesse personale della società che aveva reso il preventivo al commissario. A fronte dell’esorbitante distanza tra i preventivi, ulteriori verifiche erano necessarie, come ha confermato l’aggiudicazione successiva del servizio a 10,296 euro per tonnellata.

Il sindacato giudiziale esorbita dai confini di legge ove il diniego di omologazione si fondi solo sulla maggiore affidabilità della stima del commissario. Si verte in questione di merito rimessa ai creditori (Cass. 15345/2014; Cass. 23882/2016). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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